Sono stati presentati in VII Commissione del Senato 391 emendamenti in sede di conversione in legge del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, e alcuni riguardano anche Accademie e Conservatori.

Li riportiamo qui di seguito, in attesa che vengano esaminati dalla Commissione.

 

ELEZIONI DIRETTORI IN SCADENZA

7.01

LA RELATRICE

Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell’esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

7.11

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e universitaria, le istituzioni dell’Alta Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sia ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali gestite attraverso l’impiego di piattaforme certificate per il voto on line che garantiscano la regolarità, l’adeguatezza e l’anonimato nelle operazioni di voto, in conformità alle procedure medesime. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Istituzioni interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».

DIPLOMI ACCADEMICI, MATURITÀ

1.70

LA RELATRICE

      Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma [ESAMI DI STATO] non si concludano in tempo utile, limitatamente all’anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma [CANDIDATI ESTERNI] partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato.»

1.71

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

                  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma [ESAMI DI STATO] non si concludano in tempo utile, limitatamente all’anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma [CANDIDATI ESTERNI] partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato.»

7.12

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell’Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018-2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.3

Verducci, Iori, Rampi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. All’articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole «15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

        Conseguentemente, modificare la rubrica dell’articolo con la seguente: “Misure urgenti per la continuità formativa e per la gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica“.

GRADUATORIE

2.0.5

Rampi, Verducci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017 n. 205,1 le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2»

7.2

Giro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole ‘nelle istituzioni di cui al comma 653’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»

7.13

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        “1-bis. All’articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre  2017, n. 205, primo periodo, le parole ‘nelle istituzioni di cui al comma 653’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508′”

7.0.9

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modificazioni al comma 655 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: “nelle istituzioni di cui al comma 653”, sono sostituite con le seguenti: “nelle istituzioni dell’Alta Formazione artistica e musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508″».

7.0.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

        1. All’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole “nelle istituzioni di cui al comma 653” sono sostituite dalle seguenti: “nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508″»

7.14

Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. A causa dell’emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone – con successivo decreto del Ministero dell’università e della ricerca – l’inserimento entro l’inizio dell’anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l’attribuzione di incarichi d’insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici d’insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette Istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.

ACQUISTI

2.0.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)

        1. Dopo l’articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

“Art. 120-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall’art. 100, comma 1 della presente legge [i 50.000.000 del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università], per l’acquisto di beni – anche a utilità pluriennale – e di servizi, compresi i software, finalizzati all’erogazione della didattica a distanza e all’erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all’importo di  € 150.000, al fine di garantire l’efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall’avanzo di amministrazione accertato per l’esercizio finanziario precedente.

             2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l’anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell’istruzione.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come ”reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico”.».

STUDENTI

2.0.49

Conzatti, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

         1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l’ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum, nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente.

        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

7.0.13

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni  conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        Dopo il comma 5 dell’art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

            «5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l’ammontare delle tasse universitarie dovute per l’iscrizione ai corsi universitari per l’anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle tasse relative all’anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell’intero ammontare delle rette possono richiedere all’Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

ABILITAZIONI

2.0.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Percorso specifico per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

        1. Dopo l’articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

            “Articolo 1- bis

            1. All’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’ art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica ed il merito.»

NOTE

1. Il comma 655 della Legge 205/2017 recita:  «Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 [ISTITUZIONI DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA] che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.

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