È stato licenziato ieri dal Senato il Disegno di Legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato».

Tre gli aspetti che riguardano Accademie e Conservatori.

Anzitutto la proroga al 31 luglio dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativa all’anno accademico 2018/2019, originariamente fissata al 15 giugno.

Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di continuità dell’anno accademico per le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Poi l’autorizzazione a adottare atti propedeutici alle elezioni di organi collegiali e monocratici anche per via telematica. Le relative procedure elettorali sono sospese fino al 30 giugno, e potranno riprendere regolarmente dal 1° luglio.

Art. 7. – (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell’esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

Infine il riferimento a un (futuro) accordo contrattuale collettivo integrativo relativo alla didattica a distanza, anche a quella già “erogata”.

Art. 2, comma 3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”,  fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Su questo punto si è però espressa la Ragioneria Generale dello Stato, osservando come la definizione delle modalità e dei criteri per l’erogazione delle prestazioni a distanza rese dal personale del Comparto Istruzione e Ricerca «può eventualmente avvenire in sede di contrattazione solo per il periodo successivo alla definizione della stessa, quindi a partire dall’a.s. 2020/2021, decorrenza che andrebbe espressamente prevista, potendosi configurare, diversamente, incertezze interpretative per l’attività già svolta nel periodo decorso e per quello, verosimilmente di non brevissima durata, occorrente per la definizione dello stesso contratto, che, peraltro, potrebbe avvenire ad emergenza ormai superata, in quanto la relativa scadenza è prevista per il 31 luglio p.v.».

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