Mercoledì scorso, con 179 voti favorevoli e 22 contrari, l’aula del Senato ha approvato con voto di fiducia la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il provvedimento è ora in Aula della Camera, dove da alcuni è iniziato il dibattito ed è stata posta per oggi pomeriggio (guarda un po’) la questione di fiducia per l’approvazione senza emendamenti del testo ricevuto dal Senato. Tranquilli: non ci vorrà molto!

L’iter di conversione ha portato all’approvazione, già in VII Commissione, di un emendamento, a firma della sen. Russo, che introduce quattro rilevanti novità per l’AFAM (e non solo una, come sembrerebbe di leggere qua e là).

Le prime tre sono (nientemeno: ma non è la prima volta che ciò accade attraverso provvedimenti omnibus e eterogenei) modifiche/integrazioni della L. 508/99.

  1. istituzione del profilo professionale del ricercatore a tempo determinato e indeterminato con funzioni di ricerca e obblighi didattici nel limite del 50% del proprio orario di lavoro, e a cui non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza;
  2. decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione [tema peraltro già noto e annunciato da mesi nel silenzio e soddisfazione generale: ricordiamo come questa procedura, sia stata accettata di buon grado  già nel 2019 dai principali stakeholders, purché fosse condita dall’Abilitazione Nazionale] e conseguente nuova disciplina della mobilità del personale docente anche in deroga all’art. 30, c. 2 bis del D. Legisl. 165/20011: in pratica, attraverso il Decreto si dà facoltà al misterioso venturo Reclugolamento (quello che, nonostante gli annunci di dirigenti e ministri, è proprio in questi giorni all’esame del CNAM) di derogare all’attuale disciplina che prevede che le Pubbliche Amministrazioni «ricoprano posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento».
  3. facoltà di disciplinare l’istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50% di quelle a tempo pieno, con applicazione al personale della disciplina di cui agli arti. 5, 7, 9 e 11 del D. Legisl. 81 del 15.06.2015.

Il quarto provvedimento, invece, riguarda gli Elenchi A e B costituiti dagli istituti in via di statizzazione per l’inquadramento del loro personale docente nei ruoli dello Stato:

  • l’Elenco A era composto dal personale in servizio nell’istituto alla data del 24.06.2017 (se a T.D. era necessaria un’anzianità triennale da conseguire anche dopo il 24.06.17, entro l’a.a. 2020/2021);
  • l’Elenco B era composto dal personale in servizio nell’istituto alla data del 01/12/2020 (se a T.D. era necessaria un’anzianità triennale da conseguire comunque entro l’a.a. 2020/2021.

Il provvedimento approvato dal Senato prevede che il personale degli istituti in via di statizzazione presente in entrambi gli elenchi entrino a far parte di una graduatoria triennale, utilizzabile direttamente per assunzione a tempo indeterminato da parte dell’istituzione che ha stilato quegli elenchi, e come graduatorie d’istituto per assunzioni a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.

Singolare che il testo dell’emendamento approvato sia il testo 2 e non il (presumiamo) successivo testo 3 (poi ritirato) in cui non v’era invece traccia né del decentramento delle procedure di reclutamento, né della questione dei trasferimenti.

Sembrerebbe, a leggere i resoconti, che la Commissione Bilancio, attraverso il parere proposto dal suo presidente, sen. Pesco, abbia misteriosamente rigettato il testo 3 ai sensi dell’art. 81 della Costituzione [«…Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte…»], e che a quel punto la proponente abbia chiesto di riconsiderare la versione precedente.

Perché alla Commissione Bilancio stian bene ricercatori, tempo definito, modifica della mobilità e Elenchi A&B, ma non ricercatori, tempo definito e Elenchi A&B, è davvero misterioso, né i resoconti aiutano a comprendere.

 

Ma al di là dell’agire confuso di parlamentari che non si sa bene a quali esigenze e richieste rispondano (anche se un’idea ce la si può anche fare), davvero qualcuno pensava che con il benedetto-da-tutti (da tutti!) reclutamento di sede la mobilità sarebbe rimasta un “diritto”? Fa davvero un po’ tenerezza leggere oggi toni apocalittici sul tema…

Singolare anche che sugli ultimi due temi (tempo definito e utilizzo degli Elenchi degli ex pareggiati come graduatorie nazionali) nessuno abbia commentato.

Come è noto, in ambito universitario il regime di tempo definito (250 ore di insegnamento anziché 350) riguarda il docente e non la “cattedra”: l’opzione per quel tipo di regime, esercitabile annualmente, consente il libero svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo (s’intendono le attività che prevedono iscrizioni a albi professionali) anche continuative (salvo conflitti d’interesse) ed è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.

Chissà che effetti sortirà anche nell’immediato questo pezzo di emendamento, buttato lì come art. 2, c. 8, lettera l-ter della Legge 508; quali saranno i rapporti tra la cattedra “a tempo definito” (mezza porzione) e il regime “a tempo definito” mutuabile, almeno nel nome, dal sistema universitario? Quali le future interpretazioni nell’esame delle richieste di autorizzazione per attività professionale, oggi appese al filo sottile della ben nota Nota Mancini?

Qui l’art. 2 della Legge 508, come modificato dal Senato.

 

Tra i documenti acquisiti dalla Commissione, segnaliamo i seguenti:

Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica

Ministro dell’Università

Unione Artisti UNAMS

 

 

 

1  Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita’ di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo’ essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita’ finanziaria.

 

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