Ennesimo atto prodotto in assenza del previsto parere del CNAM, il Regolamento sul Reclutamento compie un ulteriore passo avanti verso la definitiva approvazione.

Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 21 marzo scorso, ha infatti espresso il Parere 00344/2019, relativo al Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; la relazione del MIUR e relativa richiesta di parere era stata inviata in data 4 marzo 2019.

Quella relazione dava conto nel paragrafo finale della mancanza del parere del CNAM, segnalando che quest’organo non risulta al momento ricostituito, e che ai sensi del famoso comma 27 dell’art.1 della “Buona Scuola”, gli atti per i quali è previsto il parere di tale organo sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del parere stesso. Il Consiglio di Stato su questo aspetto non esprime alcun commento.

Il Consiglio osserva invece che nell’ambito della delegificazione prevista dal comma 7 dell’art. 2 della Legge 508/99 (che richiamava del resto l’art. 17, comma 2 della Legge 400/1988), che consente al Governo di disciplinare con fonte secondaria una materia prima regolata da fonti primarie, la Legge 508 non indica però a quali norme generali regolatrici il Governo debba attenersi in ambito di reclutamento. Constata però come il Governo trovi precisi criteri e limiti al proprio potere regolamentare attraverso un riferimento ai principi ispiratori delle fonti primarie, «stratificatesi fino a oggi in una congerie di disposizioni sovente frammentarie e contingenti».

La predisposizione del Regolamento, osserva il Consiglio, è divenuto di ineludibile urgenza. Ed ecco, al di là nell’inspiegabile ritardo, la ragione determinante.

Il Tar Lazio, accogliendo il ricorso dei docenti che avevano maturato il requisito dei tre anni di servizio solo successivamente alla costituzione delle graduatorie “tampone” del D.L. 104/2013, in data 26 luglio 2017 ha ordinato al MIUR di provvedere a emanare il Regolamento. L’Amministrazione ha provato a appellarsi, sostenendo che sia impossibile imporre l’emanazione di un atto politico, ma il giudice dell’appello ha risposto che nel caso in esame esiste un vincolo ben preciso all’azione (o all’inazione) del Governo, posto proprio dal legislatore: l’art. 2 comma 7 della Legge 508/99 stabilisce infatti che quel Regolamento va proprio emanato, e lo ribadirà il D.L. 12 settembre 2013, n. 104. (La stessa Legge 508 all’art. 3 stabilisce anche in effetti che andrebbe costituito il CNAM, ma evidentemente quest’aspetto non è poi così “vincolante”…)

Il provvedimento dà poi conto delle ampie e approfondite consultazioni con le organizzazioni sindacali riferite dalla Relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione prodotta dal Governo; consultazioni che avrebbero poi contribuito alla stesura del testo definitivo approvato in CdM nel novembre scorso.

Il Consiglio chiede di formulare meglio e correggere il rapporto tra pianta organica e piano triennale di reclutamento; inoltre chiede di specificare se la quota tra il 10 e il 20% da destinare annualmente al reclutamento di docenti di prima fascia mediante selezione riservata di docenti di seconda fascia sia complessiva o vada invece intesa con riferimento a ciascuna delle due tipologie indicate (docenti di II fascia assunti con concorso per esame e titoli e docenti di II fascia assunti con concorso per soli titoli)?

Riguardo alla valutazione dei titoli relativa al reclutamento a tempo indeterminato, il Consiglio osserva come per alcune tipologie di titoli sia previsto un limite massimo, per altre un limite minimo. «Fermo restando che la peculiarità dell’AFAM legittima il conferimento della più ampia discrezionalità laddove si tratta di valutare ai fini concorsuali il rilievo di titoli e riconoscimenti di alto profilo», il Consiglio chiede però che venga inserito un tetto massimo anche alle tipologie che ne sono sprovviste: dunque titoli di studio e culturali, attività di insegnamento, qualificate esperienze (nazionali e internazionali) nell’attività di produzione artistica, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Invita infine a riflettere se non sia il caso di cercare, all’interno della definizione della disciplina proposta, soluzioni a eventuali situazioni di contenzioso con l’Amministrazione .

Il parere, nei termini esposti e con le riportate osservazioni, è dunque favorevole all’atto del Governo.

 

QUALORA NON FOSSI ANCORA RIUSCITO A FARLO, QUI PUOI ANCORA ESPRIMERE LA TUA OPINIONE SULLE MODALITÀ DI RICOSTITUZIONE DEL CNAM.

QUI TROVERAI ALCUNE NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLE SETTE DOMANDE PROPOSTE.

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