Facilitare le doppie iscrizioni. Questo lo scopo dei DM 933 del 2 agosto 2022, che consegue alla Legge n.33 del 12 aprile scorso (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore).

«Con l’introduzione della doppia laurea», scrive la Ministra a proposito del “gemello” DM 930 del 29 luglio, che regola la doppia iscrizione presso l’Università, «abbiamo disegnato un sistema della formazione più flessibile, già dal prossimo anno accademico. Abbiamo superato rigidità e vincoli normativi a favore di una formazione trasversale che risponda alle necessità dei giovani d’oggi. Così l’università italiana diventa più attrattiva, con percorsi didattici che si adattano meglio, da un lato alle aspettative dei nostri studenti, dall’altro a erogare competenze e conoscenze interdisciplinari».

In sostanza, sarà consentito iscriversi fin dall’a.a. 2022/2023:

  1. a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica , conseguendo due titoli di studio distinti (i due corsi devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici).
  2. a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione;
  3. nel limite di due iscrizioni, a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM;

Tutto questo potrà produrre produrre alcune rilevanti conseguenze sull’organizzazione della didattica nelle AFAM, al meno sul piano della modulazione della frequenza, tra cui (art. 2):

  1. ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, entro i limiti disposti dalla normativa vigente (DPR 212-2005), al fine di soddisfare gli obblighi di frequenza, le Istituzioni AFAM, limitatamente agli insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici possono consentire agli studenti di usufruire di attività formative erogate a distanza, ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tale agevolazione da parte delle Istituzioni;
  2. ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di autonome disposizioni riportate nel regolamento didattico dell’Istituzione. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea;
  3. nel caso di corsi di studio con frequenza obbligatoria prevista dai rispetti regolamenti didattici dei corsi di studio, le Istituzioni AFAM possono disciplinare, su istanza degli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, modalità organizzative e scansioni temporali anche in deroga a quanto previsto nei regolamenti didattici atte a facilitare la fruizione e la frequenza delle attività formative previste come obbligatorie. Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti delle istituzioni AFAM ricorrono a modalità di erogazione della didattica flessibili, concentrando le attività formative in periodi limitati di tempo, anche al di fuori della scansione temporale prevista dal calendario didattico, al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dei quali uno, o entrambi, prevedano la frequenza obbligatoria.

La lettura in parallelo del Decreto 930, e del suo Art. 3 («Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza») pone a Accademie e Conservatori la questione mai del tutto definita (se non attraverso specifiche circostanziate deroghe da parte del docente o rimandi a quasi mai scritti Regolamenti dei singoli Corsi di Diploma) della frequenza; che parrebbe sempre obbligatoria (almeno nella percentuale prevista), ma che alla luce del Decreto attuale, al netto di frequenze on-line o ferragostane, andrà inevitabilmente ridefinita meglio.

Ma il Decreto, nel suo inevitabile leak in premessa («visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale dell’alta formazione artistica e musica del 28 luglio 2022» ci svela di sguincio e per sghembo, come le migliori e più illustri dossografie, un dato di fatto e due notizie a oggi del tutto inedite.

Il dato di fatto: in una situazione che dovrebbe essere pariteticamente simmetrica o speculare (due corsi universitari /due corsi Afam/ un corso Afam e uno universitario, oppure (ma dovrebbe essere lo stesso…) uno universitario e uno Afam, sono stati necessari due distinti decreti: uno che si occupa solo di Università (col parere di Consiglio Universitario Nazionale e Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari), uno che si occupa di Afam e di Università (col parere, oltre che del CNAM, di nuovo del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari). Segno di una perdurante ben nota asimmetricità tra i due sistemi e tra le disposizioni che li regolano.

I leaks:

  1. il CNAM si è riunito il 28 luglio;
  2. il CNAM ha espresso un parere sul Decreto 933;

Due rilevanti frammenti dossografici che aiuteranno la storiografia del futuro a ricostruire brandelli di realtà, data la perdurante assenza di altre fonti primarie.

 

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