Ci siamo, come ogni anno quando cadono le foglie. La Legge di Bilancio è arrivata in Senato, dove è stata incardinata in Commissione Bilancio in sede referente e assegnata alle Commissioni competenti in consultiva.

Il testo di partenza contiene già, nell’ambito della specifica Missione 23, alcune specifiche e innovative misure per l’AFAM, riguardanti:

  • i compensi e le indennità di Presidenti, Direttori, membri dei CdA e del Nucleo di Valutazione (2 milioni dal 2022);  
  • l’incremento delle risorse destinate all’allargamento degli organici attraverso l’inserimento delle figure di accompagnatore al pianoforte, al cembalo e di tecnico di laboratorio (da 15.000 a 19.500 € annui);
  • il riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché la valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione (8,5 milioni a partire dal 2022, assegnati direttamente dalle istituzioni nel limite massimo pro capite del 15 % del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa).

Siamo all’Art. 103 del disegno di Legge A.S. 2448 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

4. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente: “342. A decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni”.

5. Il nucleo di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È abrogato l’articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.1

6. All’articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole “15 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “19,5 milioni”; b) dopo le parole “tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica” sono aggiunte le seguenti: “, ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale. Le singole istituzioni provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

 

Qui di seguito un’analisi dei singoli commi, come da relazione illustrativa del provvedimento, in cui si trova un cenno piuttosto preciso all’Art. 2 del novissimo e misteriosissimo Regolamento sul Reclutamento (quello scritto con il Tavolo), e all’Abilitazione Artistica Nazionale lì contenuta:

 

  • Il comma 4 prevede la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di un’Istituzione AFAM, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610 In particolare, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all’art. 5 comma 1, prevede che “Il Presidente è rappresentante legale dell’istituzione…Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno”. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’articolo 1, comma 342, ha previsto che “A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l’incarico di presidente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015”. La normativa in esame da un lato prevede che il Presidente, quale rappresentante legale dell’Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), dall’altro non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni. Tale disciplina pone a rischio l’individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L’impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un’Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.

 

  • Il comma 5 prevede la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM In particolare, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all’art. 10 comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga “una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari”. Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All’articolo 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un’alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L’introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell’utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l’azione dell’ANVUR. Tanto più che nell’ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall’istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell’ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l’ANVUR. Inoltre, nell’ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (governance) è prevista l’attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l’attribuzione allo stesso della valutazione dell’attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell’istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l’abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all’articolo 2 del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM. L’ intervento normativo proposto sancisce dunque l’abrogazione del comma 645 dell’articolo 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l’attribuzione di compensi, indennità o gettoni di presenza ai componenti del nucleo di valutazione.

 

  • Il comma 6 destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica. In particolare, il comma 892 dell’art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 per l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d’opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE. La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all’adozione del d.P.C.M. previsto dall’articolo 22-bis del D.L. 50/2017, si è riavviato l’iter della statizzazione di 17 ex “istituti musicali pareggiati” e di 5 accademie di belle arti “storiche”. Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni. Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall’art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall’altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione. {Si specifica nella relazione tecnica che attualmente sono occupati con contratti precari circa 300 accompagnatori soltanto nei conservatori. L’accompagnamento è necessario per tutte le classi di canto, per gli esami di canto e strumento, nonché per parte delle classi di strumento. Quindi la dotazione per ogni istituzione dovrà essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, considerando che, per quanto riguarda i conservatori, vi saranno due diverse figure di accompagnatori (l’accompagnatore al piano e l’accompagnatore al clavicembalo), e che i tecnici Afam non saranno solo gli accompagnatori al piano, bensì anche i tecnici di laboratorio per le Accademie di Belle Arti […] L’aumento del fondo da 15 a 20 milioni viene definito in base al numero di istituzioni in fase di statizzazione […] Il numero di figure inseribili diventerebbe pari a 427, ovvero in media circa 4 a istituzione}.

 

  • Il comma 7 destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica. L’esigenza di tale intervento trova la sua ragion d’essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l’adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell’ambito della contrattazione integrativa.

 

Anche il CNAM, come da Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio, torna a ricevere lo stanziamento per il suo funzionamento.

L’azione 32.2.5 (Esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca) è invece soppressa per l’esaurirsi dell’intervento. Si trattava di un’azione introdotta nel corso del 2020 per l’attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020 e finalizzata alla gestione di un apposito Fondo per le straordinarie esigenze connesse all’emergenza Covid-19.

Qui la tabella relativa alla copertura dell’organico con personale a tempo indeterminato per il triennio 2022/2024.

Qui invece la tabella relativa agli obiettivi delle azioni correlate per lo stesso triennio.

Il prossimo passaggio sarà la votazione del/dei rapporti delle Commissioni, con i quali si concluderà l’esame del provvedimento in fase consultiva; tali votazioni costituiranno l’ultima occasione delle Commissioni stesse per esprimersi sul disegno di legge. In particolare, la votazione dei rapporti della VII Commissione avrà luogo martedì prossimo. Il 23.

 

 

1 I compensi degli organi, prima della loro abolizione attraverso le leggi 23 dicembre 2014 n. 190 e 27 dicembre 2017 n. 205, erano questi.

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