Il sito del Senato ha finalmente pubblicato non solo gli emendamenti ma anche gli ordini del giorno al Decreto Milleproroghe (DL 2630) presentati in Commissione Affari Costituzionali. Ecco quelli che si riferiscono all’AFAM, e che il vicepresidente Torrisi ha comunque dichiarato improponibili, spiegando che  «sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono stati considerati proponibili gli emendamenti che recano la proroga o comunque la definizione nel tempo dell’efficacia di disposizioni legislative e di regimi giuridici. Dalle proroghe sono escluse, in ogni caso, quelle relative ai termini di delega legislativa». Il sen. Torrisi ha poi riconosciuto «che in alcuni casi risultano sacrificate a priori proposte non solo ragionevoli, ma sovente condivisibili, che in ogni caso potranno trovare collocazione in altri provvedimenti».

 

G/2630/25/1 (già em. 11.8)

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell’atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

la legge di bilancio per il 2017 ha previsto al comma 626 dell’articolo 1 il cosiddetto “Bonus Stadivari”;

per l’anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di Ie di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi;

al fine di consentire un accesso più equo e razionale all’agevolazione sarebbe opportuno apportare delle modifiche normative per non discriminare gli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità, attraverso apposite modifiche normative, di evitare l’accesso al bonus previsto dalla legge di bilancio 2017 agli studenti dei conservatori e degli istituti pareggiati che abbiano già usufruito nel 2016 dell’agevolazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

estendere l’ambito soggettivo del bonus anche agli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione.

G/2630/8/1

AMIDEI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

i Conservatori italiani rappresentano una Istituzione storica di altissimo livello nonché un organismo di alta produzione artistica e di ricerca che ad oggi conta 50.000 studenti – di cui il 10% stranieri –, 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

il sistema Conservatori è volto allo sviluppo di distretti culturali, con il conseguente rilancio delle città e con la possibilità di creare sinergie con i territori per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici in cui insistono, con l’ulteriore possibilità di ricevere sovvenzioni con progetti a livello europeo;

i Conservatori, altresì, favoriscono i rapporti internazionali (progetti Erasmus, Socrates … ), gli scambi di docenti e studenti con i paesi esteri – non solo Europei –, ma anche del resto del Mando (Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Sud America, Federazione Russa ed ex repubbliche sovietiche);

il sostegno all’operatività dei succitati istituti deriva dalla necessità di salvaguardare un sano Iocalismo e una presenza diffusa sul territorio italiano di Istituzioni Musicali di Alto Livello che-ancor oggi rappresentano un’eccellenza di fama mondiale;

da anni viene promessa una riforma del summenzionato settore (la precedente risale al 1999), ma ad oggi si sono alternati più di 8 ministri e ancora nulla è mutato;

i docenti precari della legge n. 128/13 sono stati assunti sulla base di titoli artistici conseguiti in oltre dieci anni di graduatorie di istituto scaturite da leggi nazionali e quindi da procedure istituzionali nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati all’immissione in ruolo dei docenti che si trovano all’interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128.

 

4.31

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn-over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento della dotazione organica più il 100 per cento delle cessazioni. I posti vacanti in pianta organica saranno ripartiti assegnando il 50 per cento dei posti alle graduatorie di cui al comma 2-bis e il 50 per cento dei posti a concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell’articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 1999 e articolo 19 comma 01 della legge n.128 del 2013, fermo restando il ricorso in via prioritaria alle pregresse graduatorie nazionali ad esaurimento per gli insegnamenti in cui queste, risultino non ancora esaurite.

5-quater. Nelle more dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5-ter recante le nuove norme sul reclutamento, si fa ricorso alle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-quinquies. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 5-bis sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-sexies. Per quanto previsto dai commi 5-bis, 374-ter, 5-quater del presente articolo, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

5-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 5-bis a 5-sexies del presente articolo, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 68,95 milioni di euro per il 2017, di 96,75 milioni di euro per il 2018, di 110,402 milioni di euro per il 2019, di 119,45 milioni di euro per il 2020, di 113,45 milioni di euro per il 2021, di 104,45 milioni di euro per il 2022, di 95,45 milioni di euro per il 2023, di 83,45 milioni di euro per il 2024, di 70,45 milioni di euro per il 2025 e di 56,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

4.32

Amidei, Bernini

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

5-quater. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».

4.16

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all’anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del medesimo articolo 19, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All’onere di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.17

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all’anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All’onere di cui al comma 4-bis, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.92

Mancuso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 «5-bis. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico universitario. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni ’’ad personam’’ riassorbibili».

 

La relatrice Zanoni ha osservato nella seduta di ieri come gli emendamenti 4.31, 4.32 e 4.92 comportino maggiori oneri, e come invece le proposte emendative 4.16 e 4.17 richiedano una relazione tecnica.

Questa la bozza di tutti gli emendamenti al DDL 2630. E questa la versione definitiva.

 

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