Dal 13 ottobre scorso la Legge 508 non è più la stessa. Non nel senso di un compimento, dopo ventun anni, del processo regolamentare, come qualcuno avrebbe sperato. No: è cambiata proprio in uno dei pochi aspetti già “regolamentati”: la governance di Accademie, Conservatori e ISIA, come definita dal DPR 132/2003.

   In tutti questi anni, se vogliamo soprassedere su modifiche oblique e leggermente spregiudicate (come l’abolizione de facto del CNAM attraverso l’ormai celebre comma 27 della Buona Scuola, abolizione da tutti ormai accettata e talvolta un po’ ipocritamente deplorata), era già accaduto solo un’altra volta che si mettesse mano direttamente all’articolato della legge di riforma: era stato a proposito dell’Art. 4 (Validità dei diplomi), ma la modifica introdotta meno di due mesi fa è davvero di quelle rilevanti; anzi, di una rilevanza direttamente proporzionale al silenzio che l’ha fin qui accompagnata.

    Ma vediamo com’è andata.

   Il 14 agosto scorso viene emanato il Decreto Legge n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), che prevede, tra l’altro, la piena riconoscibilità di tutte le attività svolte a distanza ai fini dell’assolvimento dei doveri di servizio da parte dei docenti, anche oltre i periodi di sospensione delle attività didattiche deliberati da precedenti (e futuri) DPCM. Ma null’altro per l’Afam.

   In sede di conversione, però, il Decreto passa prima in Senato, e precisamente in Commissione Bilancio, dove viene approvato un emendamento, a firma del sen. Ferrari (PD), che recita:

   Art. 33

[…] 2 -bis . All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 8 è  inserito il seguente:

«8 –bis . Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell’università e della ricerca, le istituzioni di cui all’articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell’attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

    Il 6 ottobre il testo viene approvato dal Senato con voto di fiducia e passa alla Camera, dove conclude l’iter di conversione alcuni giorni dopo (Legge 126 13.10.2020), sempre con voto di fiducia. L’Art. 33 rimane immutato nel testo sopra citato.

   Si tratta dunque del testo, già in vigore, di un nuovo comma 8-bis dell’Art. 2 della Legge 508, che ora si presenta così.

   La modifica alla 508, approvata dal Parlamento attraverso un Decreto e poi una Legge che si occupa di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, ricalca peraltro un analogo articolo della Legge Gelmini, ma senza alcun riferimento all’«organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica» lì contenuto. Peraltro lo stesso articolo della Legge Gelmini era stato oggetto di modifica appena un mese prima dell’approvazione della Legge 126, attraverso il Decreto”Semplificazioni”, n. 76 del 16.07.2020, convertito nella Legge n. 120 dell’11.09.2020, che eliminava per le Università il requisito della stabilità e sostenibilità finanziaria, fin lì previsto dalla Legge Gelmini per consentire alle Università di sperimentare i propri nuovi modelli funzionali e organizzativi.

    Rimane ora da interrogarsi sulle ragioni e le opportunità di questa imprevista modifica alla Legge 508 introdotta il 13 ottobre scorso, anche perché da tempo si sente invece parlare di leggi delega e di “riforme” più organiche (non invece, dopo otto anni di assenza, di organi tecnici e di rappresentanza, per dire, anche della componente docente).

   E siccome la Legge 508, idolatrata e avversata a un tempo, è una delle più celebri incompiute della legislazione italiana, capace di creare un insperato equilibrio tra chierici e detrattori forse proprio in ragione della sua incompiutezza, certo l’intervento, per modi e tempi, appare inevitabilmente singolare. Al di là dell’ispirazione (il Tavolo? le Conferenze? altri stakeholders?) e delle inevitabili complessità insite nella stipula di “accordi di programma” col MUR, quali le prospettive, le opportunità, gli eventuali rischi, se ce ne sono, di questa possibile deroga al DPR 132/2003 prevista nella “nuova” 508? 

 

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