Il 10 agosto è stato firmato il Decreto Ministeriale Reclutamento e formazione iniziale dei docenti, sulle modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche, necessari per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti (e comunque là dove  si parla di “istituzioni universitarie“  o “istituzioni accademiche” si intendono pure le università telematiche, al centro di una polemica nelle scorse settimane circa l’attivazione, ancor prima dell’uscita del decreto Miur, di corsi a pagamento per l’acquisizione dei 24 crediti, con le interrogazioni Vacca e Ghizzoni e la risposta del sottosegretario Toccafondi).

Qui potete trovare il testo del decreto, qui gli allegati, che ieri non erano ancora disponibili;  all’ art. 3 si stabiliscono i settori disciplinari in cui possono essere conseguiti i crediti.

Per i SAD di competenza dei Conservatori, dall’Allegato C:

Ricordiamo che  il CUN si era riunito il  26 e 27 lugliofacendo seguito al suo precedente parere del 7 giugno di cui abbiamo già dato conto, e che il 12 luglio il gruppo DDM-GO aveva presentato una sua proposta attorno alla faccenda dei 24 crediti; a seguito della firma del decreto, lo stesso DDM-GO ha diffuso una assai articolata nota di commento in cui, pur apprezzando l’inclusione di tutti  settori disciplinari di competenza dei dipartimenti di Didattica della Musica, si «evidenzia che la declinazione di obiettivi formativi e altro risente di una visione non sempre coerente: da un lato affidandosi interamente a quanto già contenuto negli Allegati A e B, dall’altro limitandosi a una mera elencazione di contenuti spesso coincidenti con le denominazioni di discipline e campi disciplinari (con evidenti discrepanze, peraltro, circa la pertinenza di talune discipline indicate tra settori della musica, delle belle arti e della danza)». Osserva inoltre DDM-GO che, «come evidenziato e denunciato anche dalla Conferenza dei Docenti di Conservatorio [cfr. http://www.docenticonservatorio.org/il-misterioso-caso-del-verbale-21-con-allegati/] pare evidente che la perdurante assenza del CNAM (primario organo di rappresentanza istituzionale, al pari del CUN, del sistema dell’AFAM) non può certo giovare allo sviluppo dell’intero settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e al ruolo che le è proprio nel nuovo sistema nazionale di formazione iniziale dei docenti».

 

Proprio quest’ultima osservazione ci suggerisce e ci consente di fare qualche passo indietro.

In premessa al DM del 10 agosto u.s. vengono citati e dati per visti un “Verbale n. 21 del 6 luglio 2017 della Commissione per le Valutazioni Tecniche Relative agli Ordinamenti Didattici Afam” [CVTRODA?], la Commissione che, ricordiamo, da quasi due anni per volere della ex Ministra Stefania Giannini surroga le competenze del CNAM, e un “ulteriore parere del 31 luglio 2017“ della medesima Commissione.

Ciò non può non suscitare alcune, crediamo lecite, curiosità. Che c’azzecca, gentile Ministra, la valutazione tecnica relativa agli ordinamenti didattici Afam con la questione in oggetto? Non è che con l’espressione «ordinamento didattico» si sia finiti per voler intendere la totalità dei temi riguardanti l’Afam, e che la CVTRODA sia divenuta un po’ omnibus? Ma soprattutto: ce lo fate leggere il misteriosissimo Verbale 21? E il 14? E il 9? Sono ventuno da gennaio 2017 o da novembre 2015?  O dalla fondazione di Roma? Quali le misteriosissime differenze tra quanto prodotto il 6 luglio e il successivo segretatissimo parere del 31?

C’è qualche norma specifica a noi ignota, che esima questa Commissione e chi l’ha nominata dall’obbligo di trasparenza? Che senso ha costringere le scuole elementari a dotarsi di siti web, di pulsanti di Amministrazione Trasparente se poi chi sovrintende, interviene, consiglia direttamente il decisore politico non si attiene al medesimo obbligo? Perché il CUN produce regolarmente i suoi verbali, mentre la summenzionata Commissione no? (ma nemmeno nessuna delle Conferenze dal Miur riconosciute, mi pare, con l’eccezione, in parte, della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti…).

Con queste premesse di opacità, con quali prospettive si va a costituire la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente [CNFIAPD?] prevista dall’art. 14 del Decreto n. 59? Ha senso creare organi nuovi senza ricostituire quelli già previsti da leggi dello Stato?

Già, perché, come ricordato nel verbale dell’ultima seduta del CNAM, il 13 febbraio 2013, in base all’articolo 4 della Legge 444 del 1994:

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

E poi, all’art.6:

I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

 

 

 

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