Questa sera la Camera ha votato la fiducia sul Disegno di Legge di Bilancio 2021 e sulla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che passano ora al Senato per l’approvazione definitiva. Il 23 u.s. l’Assemblea aveva votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell’articolo 1 del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (A.C. 2790-bis-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea stessa, nonché delle Tabelle annesse.

Il testo approvato contiene diverse misure che riguardano l’Afam e la formazione musicale:

  • 3 milioni di euro annui per l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali nei Licei Musicali
  • 8 milioni annui per incremento del fondo di funzionamento Afam finalizzato all’esonero, totale o parziale degli studenti dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale
  • 70 milioni annui di incremento del fondo per borse di studio per studenti universitari capaci e meritevoli
  • 34,5 milioni per il 2021 per incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle Afam e degli enti di ricerca
  • 7 milioni per il 2021 per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali
  • 1 milione annuo di incremento del fondo di funzionamento Afam per servizi e iniziative in favore degli studenti disabili, con la creazione di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato
  • 100 milioni per il 2021 e il 2022, 250 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e il 2025 e 150 milioni  per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle Afam e degli enti di ricerca
  • comodato gratuito di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o bonus di equivalente valore per iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet
  • definizione delle dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio anche con contratto di lavoro flessibile alla data del 24 giugno 2017 presso ISSM ex pareggiati e graduale inquadramento nei ruoli dello Stato; successiva possibilità di inquadramento di personale in servizio, anche con contratto di lavoro flessibile, alla data del 1° dicembre 2020
  • 12 milioni  per il 2021 e 70 a partire dal 2022 per incremento delle dotazioni organiche delle Istituzioni Afam a partire dal 1° novembre 2021
PROFILO COSTO ex DPR 143/19 AMPLIAMENTO ORGANICI COSTO TOTALE 2022
DOCENTE 52.018 € 984 (in media 12/istituzione) 51.185.712 €
DIR. BIBLIOTECA 45.577 € 82 (in media 1/istituzione) 3.737.314 €
COLLABORATORE 34.409 € 76 (in media 0,93/istituzione) 2.615.084 €
ASSISTENTE 31.953 € 246 (in media 3/istituzione) 7.860.438 €
COADIUTORE 28.005 € 164 (in media 2/istituzione) 4.592.820 €
69.991.368 €
Fonte: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Tomo I, presentato il 18.11.2020, p. 374
  • differimento all’a.a. 2022/2023 delle disposizioni del DPR 143/2019 (Regolamento reclutamento)
  • riduzione a partire dall’a.a. 2021/2022 degli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche, in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico; ricognizione da parte delle Istituzioni entro il 1°aprile 2021
  • 2,5 milioni  per il 2021 e 15 milioni  annui a decorrere dall’anno 2022 al fine di prevedere nelle dotazioni organiche delle Afam le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio (con inquadramento economico pari all’attuale profilo EP1)
  • passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure di reclutamento e disciplinato con decreto, che può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia
  • utilizzo del residuo di tali risorse per il reclutamento di direttori amministrativi nonché per la determinazione e l’ampliamento delle dotazioni organiche dell’ISSM «Gaetano Braga» di Teramo e degli ISIA
  • precisazione dell’ambito applicativo di una norma della Legge di Bilancio 2020, e chiarimento che il divieto di attribuzione di incarichi di insegnamento extra-organico si riferisce esclusivamente a docenti di ruolo nella medesima istituzione

 

    Di seguito tutti i commi dell’Art. 1 relativi alla formazione musicale e all’Afam, la cui numerazione segue quella del testo elaborato dalla Commissione e approvato dall’Assemblea:

510. Al fine di ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 

511. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.

518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 70 milioni di euro annui.

525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l’anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell’AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l’inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.

887. All’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Completato l’inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020».

888. All’esito dell’adozione del decreto di cui all’articolo 22-bis, comma 2, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.

889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 da destinare all’ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854.

890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all’articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.

891. Dall’anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888.

892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un’apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l’inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all’attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

893. All’articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fino all’applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell’ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)».

894. All’articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «al personale in servizio di ruolo» sono inserite le seguenti: «nella medesima istituzione».

                                    ————————————–

    Nel corso della seduta odierna sono stati anche approvati l’ordine del giorno 303 presentato dall’on. Cimino (M5S), che impegna il Governo a «valutare l’opportunità di precisare la destinazione dei Fondi stanziati per il settore in Legge di Bilancio, come in premessa, al fine di conferire priorità assoluta alla collocazione degli Accompagnatori al pianoforte all’interno delle Cattedre di Canto, rese vacanti dagli eventuali passaggi degli stessi dalla seconda alla prima fascia ed in quanto figure professionali imprescindibili di supporto didattico per l’intero monte ore del Docente di Canto, che, in mancanza delle stesse, anche parzialmente, sarebbe pregiudicato dall’esercitare il regolare funzionamento della propria didattica, a garanzia della tradizione accademica e artistica della più alta cultura musicale italiana», e, sul tema del ritorno del pubblico nei luoghi dello spettacolo,  l’ordine del giorno 30 con primo firmatario l’on. Nitti, che impegna il Governo a «individuare le risorse per incentivare la partecipazione del pubblico nei luoghi della cultura non appena le restrizioni dovute alla diffusione del virus saranno rimosse». 

 

Qui il quadro di sintesi degli interventi a cura del Servizio Studi-Dipartimento Bilancio della Camera e del Servizio Studi del Senato

https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2020/12/Schermata-2020-12-27-alle-18.11.35.pnghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2020/12/Schermata-2020-12-27-alle-18.11.35-150x150.pngRedazionesliderUncategorized    Questa sera la Camera ha votato la fiducia sul Disegno di Legge di Bilancio 2021 e sulla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che passano ora al Senato per l'approvazione definitiva. Il 23 u.s....