Con la prima edizione di Teatri Aperti, l’iniziativa del MIBACT programmata per la giornata del 22 ottobre, anche il teatro ha avuto finalmente la sua Giornata: una conquista riservata negli anni alle più svariate e preoccupanti situazioni di minorità.

«Dagli spettacoli di teatro e danza ai concerti e alle opere liriche, dalle visite guidate alle prove aperte, dagli incontri con registi e artisti ai laboratori, e poi convegni, letture, conferenze e molto altro: nella giornata di sabato 22 ottobre in tutta Italia oltre 100 teatri apriranno le loro porte al pubblico per centinaia di iniziative, tutte a titolo gratuito». Cosa resta da dire, se non manifestare un plauso all’iniziativa?

Forse ritornare al principio e all’utilità stessa di questo tipo di proposte, che affollano ormai i nostri calendari trasformando appunto ogni giorno in Giornata, fino a rendere quasi impossibile, non ci fossero i social, ricordare gli appuntamenti,  fino a circoscrivere e a silenziare anche ogni dibattito, ogni appello, ogni voce critica: per gli altri 364 giorni stiamo tranquilli, di quella situazione non si parlerà più.

Ma forse siamo troppo disfattisti: tra niente e qualcosa, meglio qualcosa. Ne sembrano convinti in molti, alla luce del silenzio quasi totale, anche da parte degli insiders, sulle difficoltà in cui versa il teatro in Italia a seguito degli ultimi provvedimenti legislativi.

C’è stato sì un comunicato sindacale un po’ rituale in cui si dava conto delle quattro Fondazioni che hanno aperto le procedure previste dalla Legge 223 (Arena di Verona, Comunale di Bologna, Petruzzelli di Bari, Maggio Fiorentino), ma non pare affatto aver risvegliato un dibattito nemmeno nel perimetro angusto della Giornata. Anzi, Petruzzelli e Maggio risultano aver aderito all’iniziativa del Ministro Franceschini! C’è stato sì il mezzo fiasco dell’iniziativa in Emilia Romagna, dove appena due teatri risultano aver risposto all’appello; c’è stato sì il gruppo Facciamolaconta, costituito da 1.053 attori, che ha contestato l’iniziativa perché «male ideata e organizzata: una giornata gratis per il pubblico, con remissione totale per artisti, tecnici e produzioni, un irresponsabile gesto che ancora una volta non riconosce la dignità di un lavoro e ignora lo stato di crisi occupazionale del settore», e che ha osservato come appena un centinaio di teatri su duemila abbiano aderito. Ma non molto di più.

Ma ha senso “aprire” un teatro quasi fosse un museo, un monumento, un bene archeologico? Nel caso del museo la fruizione del visitatore è la stessa (al netto del pagamento del biglietto), ma nel caso di un teatro vuoto? Già, ma, si dirà, nel corso della giornata sono state programmate non solo visite para-autoptiche, ma anche spettacoli gratuiti per avvicinare il pubblico! Verissimo. Si è trattato però per lo più di prove aperte, non di spettacoli per cui si sarebbe pagato un biglietto. Dunque di un’iniziativa a costo zero per il Mibact. E se poi il problema cui si vuole alludere insistendo sulla gratuità dell’iniziativa fosse anche quello del costo dei biglietti, e certamente in alcuni casi lo è, perché allora lo Stato manifesta in tutti i modi la sua volontà di dismissione, di ritiro da un’impresa culturale, il teatro pubblico, che per sua stessa definizione non può non essere in perdita? Ricordate il Ministro Brunetta, prima di sposarsi proprio nella ravelliana Klingsor di Villa Rufolo, a proposito di Parsifal e partite di calcio?

Vale forse la pena ricordare, all’interno di una assai complessa e frantumata situazione legislativa, almeno la recente conversione in legge, nello scorso mese di agosto, del DL 113/2016, che sta creando non pochi problemi a molte realtà e che all’art. 24 recita:

3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico- finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell’inquadramento di tali enti, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell’attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l’attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell’attuazione di quanto previsto alla lettera b), l’eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico- sinfoniche.
3-
ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3-quater. Nelle more della revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico- sinfoniche, al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello; b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell’attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall’esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all’estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;
d) all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367″.
3-
quinquies. All’articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “non si applica” sono inserite le seguenti: “alle istituzioni culturali, nonché”.
3-
sexies. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

 A quanto lamentato dalle OO.SS., alla data del 22 ottobre  non sarebbero stati ancora erogati gli anticipi previsti dalla legge ai teatri che ne avevano fatto richiesta.

Questa, nell’attuale ossessione algoritmica, la tabella per la valutazione qualitativa delle fondazioni lirico-sinfoniche: come è assai facile osservare, il criterio a), quello che fornisce potenzialmente il punteggio più elevato, è, manco a dirlo, proprio il criterio più distante da ogni illusione di oggettività.

Proprio per questo, a distanza di due mesi dall’iniziativa del MIBACT e a pochi giorni dalla pubblicazione della relazione sul risanamento delle Fondazioni, a firma del Commissario Sole (http://www.docenticonservatorio.org/risanamento-fondazioni-lirico-sinfoniche/), la recente presa di posizione della Conferenza dei Direttori ci pare esprimere finalmente un punto di vista propositivo e politicamente interessante sul piano della visione complessiva del sistema musicale.

 

 

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