L’otto marzo scorso la relatrice al Senato dell’Atto del Governo 382, sen. Elena Ferrara, ha proposto uno schema di parere  che è stato poi approvato dalla VII Commissione. La relatrice ha ricordato che la Commissione ha approfondito in diverse sedi il valore della formazione artistica e musicale, rilevando alcune criticità nel sistema scolastico italiano proprio per quanto concerne la formazione nelle arti. Dopo aver rammentato che i contenuti previsti dalla legge n. 107 del 2015 hanno tratto spunto dalla risoluzione (Doc. XXIV, n. 47) approvata dalla Commissione a conclusione dell’affare assegnato sulla musica (atto n. 409), ha evidenziato che lo schema di parere inserisce precise condizioni per inquadrare meglio l’impostazione del provvedimento. Ha affermato infatti che il testo in esame coniuga, a suo avviso troppo superficialmente, i temi delle espressioni artistiche, della cultura umanistica e del Made in Italy.

Occorre invece a suo giudizio dare maggiore coerenza all’approccio complessivo mettendo al centro la figura dell’uomo; non è un caso, infatti, che tutto il provvedimento sia ispirato al concetto di umanesimo. Ha sottolineato altresì come venga ampliato il panorama legato alla creatività, in un contesto teorico più ampio, nel quale le scuole potranno elaborare proprie progettualità. Ha fatto notare del resto che ad ogni tema della creatività si dà un preciso senso in termini di approfondimento storico-critico e di maggiore funzione partecipativa del patrimonio culturale.

Ritiene peraltro che il quadro di riferimento della governance debba essere innanzitutto rappresentato dai due Dicasteri dell’istruzione e dei beni culturali a cui si aggiungono anche altri enti, come quelli del terzo settore, proprio per mettere a sistema le offerte formative esistenti al di fuori della scuola. Ha tenuto peraltro a precisare che la locuzione Made in Italy viene ridimensionata attraverso lo schema di parere e viene attribuita maggiore importanza ai percorsi di autonomia scolastica, in relazione con il territorio di ciascuna scuola, che diventa così un agente innovativo. Dopo aver dato conto delle modifiche previste agli articoli 6 e 7, si è soffermata sulla formazione degli insegnanti, osservando peraltro che il tema della scuola dell’infanzia è connesso alla professionalità del relativo personale. Nell’auspicio che le tematiche trattate dal provvedimento siano diffuse anche nel segmento 0-3 anni, ha dato conto delle innovazioni in merito agli articoli 10 e 12, sottolineando che le scuole hanno bisogno di maggiore flessibilità. Si è soffermata altresì sulle proposte di modifica degli articoli 13 e 14, reputando alquanto delicato il tema dell’armonizzazione della filiera su cui parimenti insiste lo schema di parere.

In ultima analisi ha illustrato analiticamente le osservazioni inserite nello schema di parere. Si tratta di un parere «favorevole con condizioni», e queste sono le modifiche proposte dalla relatrice al testo governativo (in rosso le parti aggiunte) relativamente all’art.15, quello sull’armonizzazione della “filiera” e dei corsi pre accademici/ propedeutici, che tante polemiche aveva sollevato.

Abbiamo inserito in colore verde anche le piccole varianti approvate nel frattempo anche dalla Camera (rel. Filippo Crimì) e presenti esclusivamente in quella versione.

La VII Commissione della Camera, accanto alle piccole correzioni che potrete osservare, ne formula anche un’altra:

Valuti il governo all’articolo 15, comma 4, dopo le parole: «l’ANCI e l’UPI per quanto di competenza,» di aggiungere le parole: «e la Conferenza dei direttori di Conservatorio»;

Articolo 15
(Armonizzazione dei percorsi formativi della flliera artistico – musicale)

1. La formazione musicale di base è assicurata cntro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l’accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale.

3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all’art. 2, comma 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.

3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508  e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello

4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vjgore del presente decreto, sono definiti:

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, l’ANCI e l’UPI per quanto di competenza, e la Conferenza dei Direttori di Conservatorio sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico; (comma assente nella versione approvata dalla VII Commissione della Camera)

d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all’uopo stipulate, l’accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e fomlative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili

f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche  dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno deiai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’Alta formazione artistica e musicale;

h) i limiti per l’ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai “corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell’interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto [versione Camera: a domanda all’atto dell’emanazione del decreto di cui…]di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i “giovani talenti” a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

6bis. I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette. [assente nella versione  della Camera]

7. I curricoli dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

Quelle che seguono, invece, sono le modifiche approvate al Senato relativamente all’art. 14, sui Licei Musicali:

Articolo 14

(Licei musicali, coreutici e artistici)

1. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, i Iicei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell’ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

2. Al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreuticì, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2. Al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

[versione Camera: valuti il Governo se sopprimere il comma 2 o riformularlo nel senso di prevedere un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;]

2-ter. Le scuole di cui all’articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

3. Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’offerta formativa, nelle lezioni di Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58), Laboratorio coreutico (A57) e Laboratorio coreografico (A58) del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.
[la Camera non elimina il comma 3 ma chiede al Governo di valutare se eliminarlo]

 

 

Questo invece il parere (negativo) proposto al Senato dalle senatrici Montevecchi, Blundo e Serra, e questo quello proposto dai senatori Bocchino e Petraglia.

Questi di seguito invece i pareri negativi alla VII della Camera dei deputati Di Benedetto e Pannarale:

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

  La VII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività.
il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») – prevede la promozione e lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornir loro una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;
lo Schema di decreto pone lodevolmente l’attenzione sull’importanza delle discipline artistiche nelle sue diverse forme, fin dall’infanzia, e nelle rispettive declinazioni, per lo sviluppo della personalità, ma anche per riscoprire un concetto di educazione al «bello» e al patrimonio (con particolare riferimento alla storia dell’arte) soprattutto italiano nell’intento di formare futuri adulti responsabili;
Considerato che:
lo schema di decreto appare come un contenitore di belle parole, ma nel concreto di difficile attuazione: malgrado le buone intenzioni, miope e presbite a un tempo il testo rimane imprigionato da un lato entro dinamiche di eccessiva astrattezza, mentre dall’altro negli eccessi burocratico-gestionali tipici della «Buona Scuola», di cui è diretta emanazione;
non si comprende inoltre come possa darsi attuazione a un progetto ambizioso e pur condivisibile, senza la previsione di risorse aggiuntive, con il rischio di creare ulteriori problematiche oltre a quelle che il sistema scolastico deve già affrontare. Tale criticità è emersa anche durante le audizioni relative al DDL 2287-bis, in cui gli auditi, pur condividendo la necessità di incrementare l’insegnamento delle arti e l’educazione al patrimonio nelle scuole, hanno decretato che uno schema a costo zero con ogni probabilità avrà un’efficacia pari a zero;
nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, si evince che l’oggetto dell’intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un’armoniosa crescita personale e cognitiva; al contrario ciò che emerge chiaramente, già a una prima lettura, è la presumibile difficoltà che si avrà nel favorire e sostenere l’emergere di nuovi talenti, e nel medesimo tempo a trasmettere negli alunni e negli studenti quella intelligenza della sensibilità che l’arte, in tutte le sue forme, veicola nel mentre richiede;
più ancora che nel caso degli altri Schemi di decreto, si rileva l’impossibilità di un’attuazione in tempi rapidi, visti i continui rinvii a ulteriori decreti da emanare che di fatto trasformano il provvedimento in una norma in bianco. Carte che rimandano ad altre carte, con effetto di diluizione fino a un progressivo sbiadire della portata normativa. Ad esempio si prevedono:
con riferimento all’articolo 4, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti degli enti privati che potranno partecipare ai progetti;
con riferimento all’articolo 5, un DPCM per definire cosa debba intendersi per «piano delle arti» e potenziamento delle discipline artistiche;
con riferimento all’articolo 9, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;
con riferimento all’articolo 11, un Decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione delle attività per le istituzioni che vogliono costituirsi in Poli;
con riferimento all’articolo 15, in ordine all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, un Decreto ministeriale per stabilire natura e requisiti per l’accesso, lo svolgimento e la certificazione relativa ai corsi propedeutici;
le uniche norme concrete riguardano l’insegnamento della musica e degli strumenti, mentre sulle altre discipline si stabiliscono solo princip ? teorici e direttive;
stante che il liceo musicale e coreutico è chiamato ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vi è assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano di sovrapporsi: in particolare tra i conservatori (che svolgono corsi propedeutici per gli allievi in età da liceo) e i licei musicali;
lo Schema di decreto, pertanto, non provvede di fatto a sancire il necessario e opportuno processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell’intera filiera musicale: dalle Scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai cosiddetti e previsti «Politecnici delle arti»; si interviene, pertanto, sulle istituzioni AFAM e sulla possibilità di attivare specifiche attività formative per giovani talenti, senza contare la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;
Considerato inoltre che:
il liceo musicale coreutico, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
con riferimento all’articolo 14, si prevede il potenziamento dei licei musicali e coreutici ma senza un’analisi di fattibilità concreta, viste ancora le criticità che gravano sull’assorbimento del personale precario e sull’assenza di un organico di diritto che dovrebbe trovare applicazione a partire dall’a.s. 2017-2018;
non si provvede all’inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi o comunque non contemplati (ad es. viola, organo, nasso ecc.) nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (recante Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
sarebbe stato opportuno intervenire in questa sede, per garantire due ore d’insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali (ora è prevista una sola ora);
con riferimento all’articolo 14, comma 2, dovrebbe essere eliminata la limitazione di «non più di tre cattedre dello stesso strumento», nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Pur riconoscendo, infatti, l’opportunità di razionalizzare la presenza dei licei musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun istituto appare eccessivo e irragionevole. Ogni zona del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale che ha una sua specificità – che deve essere preservata e incentivata – e in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti, o «famiglie di strumenti» su altri (ad esempio la tradizione bandistica delle zone appenniniche o la scuola pianistica napoletana). Pertanto una razionalizzazione della spesa dovrebbe essere compiuta non sul dato numerico delle cattedre assoluto, avulso da contesti specifici, ma se mai sulla popolazione scolastica di riferimento di una data istituzione.
Il limite delle tre cattedre è fortemente condizionante e presuppone una volontà politica vòlta a non promuovere realmente i licei musicali che, al momento, sono articolati come sezioni singole inserite in abbinamento ad altri indirizzi dominanti e che invece dovrebbero in futuro diventare dei licei dedicati con più sezioni, indipendenti e strutturati nei modi più adeguati per un tipo di indirizzo così particolare e unico anche dal punto di vista della razionalizzazione di orari, aule, materiali didattici;
Valutato infine che:
si registra una palese e irragionevole carenza di risorse, in proporzione alle intenzioni dichiarate –:
esprime

PARERE CONTRARIO
Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D’Uva, Simone Valente.

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

  La VII Commissione,
esaminato l’atto n. 382, premesso che:
Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega di cui ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola e si inserisce in un contesto fortemente caotico ed incerto riguardante il compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, e su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;
Il medesimo atto n. 382 afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l’acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, provvedendo ad inserire, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività;
Nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;
Viene altresì disposto che attraverso l’INVALSI il MIUR definisca un indicatore per la valutazione dei processi;
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l’impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell’arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
dallo schema di decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;
viene previsto all’articolo 17 che una dotazione pari al cinque per cento del contingente dei posti di potenziamento dell’offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull’obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;
Risulta opportuno che l’introduzione dei Temi della creatività di cui all’articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i curricola ed i Piani triennali dell’offerta formativa;
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera a) alla lettera s). La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell’organico dell’autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;
Le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l’attivazione e concessione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, di posti dell’organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;
Nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell’organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell’organico dell’istituzione scolastica;
Le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali «discipline» di cui il Decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l’introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;
L’obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all’interno del decreto, così come l’obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge 107/2015;
Sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un’efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un’adeguata educazione musicale;
Il decreto demanda l’attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale 201/99) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;
Le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l’attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;
per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO
Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

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