Il 30 novembre scorso sono stati depositati presso la Commissione Bilancio del Senato in sede referente gli emendamenti relativi al Disegno di Legge di Bilancio (Atto Senato 2448).

Ne abbiamo scelti 23 (il numero magico AFAM) dai quasi 6300 complessivi; vediamo quali sono i temi presenti all’interno delle proposte emendative selezionate:

  • estensione agli studenti AFAM dell’adeguamento delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • autorizzazione per l’Accademia di Santa Cecilia al rilascio di diplomi accademici di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca, diplomi di perfezionamento o master a partire dal 2022/2023 (con conseguente assunzione di un contingente aggiuntivo di 12 esperti della valutazione presso ANVUR…);
  • passaggio del personale AFAM in regime di diritto pubblico;
  • incremento del fondo per la “valorizzazione” del personale, di cui al c. 7 dell’art. 103;
  • progressivo allineamento degli stipendi del personale AFAM con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo;
  • stanziamento di 33 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, al fine di incrementare l’indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM;
  • previsione per del diritto a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età (con ben cinque diversi emendamenti!); una disciplina che dunque si aggiungerebbe a quella prevista dall’imminente regolamento sul reclutamento (che prevederebbe l’introduzione delle figure dei professori emeriti e onorari, già in quiescenza);
  • previsione che la figura del Tutor accademico specializzato in didattica musicale inclusiva, già prevista dall’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia individuata tra docenti selezionati anche al di fuori dell’organico, provvisti di titoli musicali di livello accademico adeguati alla prestazione richiesta;
  • autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti , a decorrere dall’anno 2022/2023, 997 docenti per le istituzioni statali AFAM, con le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all’attuazione delle disposizioni del Regolamento sul Reclutamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali. Con stanziamento di 9 euro annui [sic] per il 2022, e di 52 annui [ri-sic!] a decorrere dal 2023.
  • incremento del FFO universitario per iniziative per il diritto allo studio e allargamento esoneri dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale;
  • stanziamento di 2 milioni di euro per l’acceso ai servizi di Education Roaming, forniti dalla rete GARR;
  • stanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni dal 2023 per l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali, mediante l’inserimento e l’attivazione di corsi ad indirizzo jazz e pop/rock;

 

103.19

Russo

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

 

103.46

DamianiFerroSacconeModena

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, è autorizzata a rilasciare diplomi accademici di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca, diplomi di perfezionamento o master di Alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla citata legge n. 508 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 205 n. 212, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CNAM e previa valutazione positiva da parte dell’ANVUR in ordine all’adeguatezza delle risorse finanziarie strutturali e di docenza destinata ai corsi ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Per le finalità di cui al primo periodo la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia provvede a: a) adeguare il proprio Statuto ai principi organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, per le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 entro l’avvio dell’anno accademico successivo all’entrata in vigore della presente legge; b) comunicare annualmente al Ministero dell’università e della ricerca i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria; c) rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. L’ANVUR procede alla valutazione periodica della istituzione di cui al primo periodo, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, al termine del secondo e quinto anno di attività e, successivamente, con cadenza quinquennale. In caso di valutazione negativa da parte dell’ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell’autorizzazione concessa. L’istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.

        5-ter. In relazione ai maggiori compiti dell’ANVUR derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 5-bis) la medesima Agenzia è autorizzata ad utilizzare le eventuali economie determinatesi nell’anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, e comunque nel limite massimo di euro 420.000, per l’assunzione di un contingente aggiuntivo di 12 esperti della valutazione per l’attività di valutazione della didattica e della ricerca, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l’attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.».

 

103.47

Russo

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

        «7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da destinare:

            a) nel limite di 10 milioni di euro da accantonare come finanziamento per la predisposizione, entro 180 giorni, di provvedimenti regolamenti di riordino del rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità ai principi dell’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione e che prevedano il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico, disponendo l’inserimento all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dopo le parole ”ricercatori universitari” delle parole ”e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

            b) nel limite di 8 milioni di euro annui alle singole istituzioni le quali provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 7-bis;

        7-bis. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla lettera b) del comma 7, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale.»

        Conseguentemente, sostituire l’articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all’articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 490,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.».

 

103.48

LaforgiaDe PetrisBuccarellaGrassoRuotolo

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

            a) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

        Conseguentemente all’articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «573,5 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «473,5 milioni a decorrere dall’anno 2023».

            b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        7-bis. Fermo restando il rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 3-bis della legge 8 novembre 2013, n. 128, il personale che all’entrata in vigore della presente legge sia stato assunto nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica su posto vacante con contratto a tempo determinato a seguito di idoneità in procedure concorsuali per il profilo professionale di direttore amministrativo EP2 e che abbia già svolto per almeno 3 anni, anche non continuativi, le funzioni di direttore amministrativo nelle medesime istituzioni, è inquadrato giuridicamente dal 1º novembre 2021 ed economicamente dal 1º gennaio 2022, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di direttore amministrativo area EP2 di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

 

103.49

Marco PellegriniGallicchio

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

            b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell’alta formazione artistica musicale coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa»;

            c) sopprimere il terzo periodo.

        Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023».

 

103.50

VaninDe LuciaMontevecchiRussoGallicchio

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

            b) al terzo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023».

 

103.51

LucidiFaggiFerreroTestorTosato

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5 milioni di euro» con le seguenti parole: «la spesa di 18 milioni di euro» e al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente comma» con le seguenti parole: «dei restanti 8 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

 

103.52

CanginiGiro

Al comma 7:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5» con le seguenti: «la spesa di 18»;

            b) al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente comma» con le seguenti: «dei restanti 8 milioni di euro».

        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 194.

 

103.53

CanginiGiro

Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2022», aggiungere le seguenti: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità ai principi dell’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».

        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 194.

 

103.54

LucidiFaggiFerreroTestorTosato

Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2022.», aggiungere le seguenti parole: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni, in conformità ai principi dell’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».

        Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

 

103.55

IannoneBarbaroCalandriniDe Carlo

1. Al comma 7 sostituire le parole: «singole istituzioni» con il seguente periodo: «alfine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell’alta formazione artistica musicale e coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva».

 

103.57

IannoneBarbaroCalandriniDe Carlo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis) Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, del riordino e della transizione del settore dell’alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, sono stanziati 33 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, al fine di incrementare l’indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM ed adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente afam al personale docente universitario».

 

103.58

IannoneBarbaroCalandriniDe Carlo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale docente di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022».

 

103.59

ZaffiniCalandriniDe Carlo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «8. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

 

103.60

Manca

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, n. 508, del riordino e della transizione del settore dell’Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica al sistema universitario, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, al fine di incrementare l’indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM e di adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente AFAM al personale docente universitario».

        Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «583,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023».

 

103.61

RussoDe LuciaMontevecchiVaninGallicchio

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di consentire alle istituzioni dell’alta formazione musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonché alle azioni di recupero ed inclusione previste dalle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la figura del Tutor accademico specializzato in didattica musicale inclusiva appositamente formato, già prevista dall’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere individuata tra docenti selezionati anche al di fuori dell’organico, provvisti di titoli musicali di livello accademico adeguati alla prestazione richiesta e che abbiano conseguito un ulteriore titolo di studio specialistico in didattica musicale inclusiva nelle Università o nei Conservatori di musica».

 

103.62

CanginiGiro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

 

103.63

LucidiFaggiFerreroTestorTosato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022, i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età».

 

103.78

VerducciRampiMarilotti

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

        7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all’attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 9 per l’anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dall’anno 2023.

        7-quater. A decorrere dall’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l’anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

        7-quinquies. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

        Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «566 milioni di euro per l’anno 2022 e 438 milioni a decorrere dall’anno 2023».

 

 

103.79

VerducciRampiMarilottiManca

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

        7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all’attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 8.643.657 per l’anno 2022 e di euro 51.861.946 annui a decorrere dall’anno 2023.

        7-quater. A decorrere dall’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l’anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

        7-quinquies. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

        Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «591.313,343 milioni di euro per l’anno 2022 e 499,948 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

 

103.0.4

VerducciRampiMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

        1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, di cui:

            a) 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

            b) 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.».

        Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni a decorrere dall’anno 2023.».

 

103.0.16

GranatoAbateAngrisaniLa Mura

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Disposizioni in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

        1. Ai fini di un adeguamento del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica rispetto alle Università e alle istituzioni internazionali della formazione superiore, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, per l’accesso ai servizi di Education Roaming, forniti dalla rete GARR. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

 

103.0.20

RussoDe LuciaMontevecchiVaninGallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo dell’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali)

        1. Al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali, mediante l’inserimento e l’attivazione di corsi ad indirizzo jazz e pop/rock, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, destinato in via esclusiva ai corsi di musica jazz e pop/rock messi ad ordinamento con relative classi di concorso.

        2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici necessari per l’insegnamento di musica jazz e pop/rock da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso.».

        Conseguentemente all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l’anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

 

 

https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2021/12/Schermata-2021-12-07-alle-10.55.28.pnghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2021/12/Schermata-2021-12-07-alle-10.55.28-150x150.pngRedazioneCronacaUncategorizedIl 30 novembre scorso sono stati depositati presso la Commissione Bilancio del Senato in sede referente gli emendamenti relativi al Disegno di Legge di Bilancio (Atto Senato 2448). Ne abbiamo scelti 23 (il numero magico AFAM) dai quasi 6300 complessivi; vediamo quali sono i temi presenti all'interno delle proposte emendative...