-Aggiornamento rispetto al precedente articolo

 

Vi presentiamo ulteriori 28 emendamenti all’esame della Commissione Bilancio del Senato, riguardanti i seguenti temi:

  • possibililità per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che le Università e le Istituzioni AFAM prevedano l’esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell’immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea;
  • istituzione di percorsi abilitanti annuali nelle università e nelle istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • riduzione dell’IVA sull’acquisto di strumenti musicali dal 12 al 5 %;
  • interventi per favorire l’accesso ai dispositivi informatici e a Internet per gli studenti universitari;
  • esclusione, per Università e AFAM, del vincolo di spesa per l’acquisto di beni e servizi per un’importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari precedenti;
  • novità nel regime degli appalti e modifiche al Codice dei Contratti Pubblici;
  • introduzione anche nelle AFAM di percorsi che prevedano la presenza di un testimonial in materia di salute e sicurezza;
  • vari emendamenti sulla riduzione dell’IVA sugli ingressi ai concerti di musica popolare contemporanea [???];
  • 30 milioni per ristoro alle perdite subite da artisti nel corso dell’anno;
  • nuovi stanziamenti da ripartirsi ugualmente in favore della Scuola di Musica di Fiesole, dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell’Accademia Internazionale ”Incontri col Maestro” di Imola in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale operanti nell’ambito dell’alta formazione musicale;
  • un milione per il Festival Internazionale della Musica MITO, a valere sul FUS;
  • contributi per l’acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti;
  • un milione per Orchestre Giovanili Italiane e “associazioni musicali”;
  • interventi vari per il centenario della morte di Giacomo Puccini (2024);
  • detraibilità delle spese sostenute per concerti e acquisto di prodotti musicali;
  • misure per Istituzioni Concertistiche Orchestrali;
  • 10 milioni per spese di manutenzione ordinaria o straordinaria e restauro di edifici che ospitano Conservatori di musica;

 

79.0.7

Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Formazione continua dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall’Anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l’esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell’immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell’esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell’articolo 194.».

 

103.76

Conzatti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di perfezionamento di durata biennale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione del 25 luglio 1980 [si tratta di corsi istituiti presso gli Istituti d’Arte], corrispondono al livello V del Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente – EQF (European Qualification Framework). Le competenze acquisite presso i corsi di cui al periodo precedente possono essere riconosciute dalle Università e dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) mediante convenzioni adottate dalle singole istituzioni coinvolte. Al fine di agevolare l’avvio delle procedure di stipula delle convenzioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un fondo con una consistenza pari a euro 300.000 per l’anno 2022. Il Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse di cui al periodo precedente».

Conseguentemente all’articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,7 milioni».

 

107.0.12

IannoneBarbaroCalandriniDe Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria)

1. Sono Istituti percorsi abilitanti annuali nelle università e nelle istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. Ai percorsi di cui al comma I possono partecipare senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso di idoneo titolo di studio alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e che abbiano maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nonchè tutti coloro che risultano idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

3. I percorsi di cui al comma 1 sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto».

 

108.0.10

PittoniFaggiFerreroTestorTosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ”relativa all’insegnamento è” sono sostituite dalle seguenti: ”costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo”;

b) il comma 6 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 nonché dei percorsi accademici ordinari finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito”.

2. All’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l’ammissione ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito”».

 

4.5

Masini

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente:

”1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico”.

02. All’articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: ”e strumenti musicali” sono soppresse».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e del cinque per cento per gli strumenti musicali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di curo annui a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, cominci 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

 

 

103.0.13

VerducciRampiMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno dell’accesso ai dispositivi informatici e a Internet per gli studenti universitari)

1. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell’erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola ”Non” è soppressa e, in fine, dopo le parole ”attrezzature tecniche o informatiche” sono aggiunte le seguenti: ”. È altresì ricompresa la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall’anno 2022.».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l’anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall’anno 2023».

 

103.0.15

VerducciRampiMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell’erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola ”Non” è soppressa e, in fine, dopo le parole ”attrezzature tecniche o informatiche” sono aggiunte le seguenti: ”. È altresì ricompresa la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall’anno 2022.

3. Ai fini dell’accesso all’assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l’accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.”».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l’anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall’anno 2023».

 

104.5

DamianiFerroSacconeModena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30» con: «33» e: «40» con: «43». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui all’articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Nell’ambito della quota di cui al primo periodo della lettera a), per la parte di spettanza dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), euro 43.866,20 a decorrere dall’anno 2022, sono destinati alla copertura dei costi connessi al passaggio, a richiesta, del personale del predetto Istituto, già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ai ruoli degli enti pubblici di ricerca. Il personale di cui al primo periodo, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi dal primo al terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il contributo annuale dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Per assicurare la copertura finanziaria del programma di ricerche in Artico (PRA), è disposto lo stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sul Fondo per il programma di ricerche in Artico di cui al comma 1177 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-quater. Lo stanziamento di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 552 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Dell’incremento di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati alla realizzazione dei piani di intervento infrastrutturale straordinari per la Stazione Italo-Francese in Antartide Concordia e per la Stazione italiana in Antartide Mario Zucchelli.

1-quinquies. Il contributo annuale dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotone (ESRF) di Grenoble ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), ratificata dall’Italia con la legge 2 gennaio 1995, n. 15, è determinato a decorrere dall’anno 2022 in euro 13 milioni, quali spese obbligatorie di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca e da inserire nell’apposito elenco delle spese obbligatorie allegato allo Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. All’onere di cui al presente comma si provvede per la quota di euro 7 milioni con la corrispondente riduzione del ”contributo dello stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble” iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. La quota viene erogata tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1-sexies. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico dei presidenti degli enti pubblici di ricerca è stabilito nell’ambito della potestà statutaria e regolamentare di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, anche in deroga al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011.

1-septies. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto il seguente periodo: ”Fermo restando il rispetto del limite massimo di spese del personale di cui al comma 2, il numero degli uffici di livello dirigenziale degli enti è stabilito nello statuto approvato ai sensi dell’articolo 4. Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole, degli enti di ricerca”.

1-octies. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i soggetti di cui al primo periodo resta fermo l’obbligo di versamento di cui all’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 219, n. 160.

1-nonies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere dalle risorse di cui all’articolo 194».

 

104.16

Nencini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i soggetti di cui al primo periodo resta fermo l’obbligo di versamento di cui all’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 219, n. 160».

 

104.0.14

RampiVerducciMarilottiManca

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

”1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma I sono esclusi dall’applicazione del presente codice qualora il relativo bando o avviso della procedura di scelta del contraente stabilisca che i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati ed i benefici, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico”.

b) dopo l’articolo 158, inserire il seguente:

”Art. 158-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell’alta formazione)

1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l’attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il principio di rotazione di cui all’articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell’interesse al tempestivo sviluppo delle attività di ricerca.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 37, entro due anni dall’aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all’articolo I della legge 21 dicembre 1999, n. 508 possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 68 si applicano, nel caso di appalti o procedure aggiudicati dai soggetti di cui al comma 1 relativi all’approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all’attività di ricerca, anche senza l’obbligo di prevedere l’espressione o equivalente’, di cui all’ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

6. Gli enti di cui al comma I possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b).

7. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell’articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell’importo contrattuale”».

 

 

107.0.1

MontevecchiDe LuciaVaninDonnoLanziPavanelli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Cultura della salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico e universitario)

1. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi informativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un testimonial in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e nello stato di previsione del Ministero della ricerca appositi fondi, con una dotazione iniziale di 100.000 euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con appositi dei decreti del Ministro dell’Istruzione e del Ministro dell’Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194.».

 

113.26

RampiVerducciMarilotti

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell’editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all’aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l’anno 2022, di 450 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni di curo annui a decorrere dall’anno 2024».

 

113.27

Faraone

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell’editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all’aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per l’anno 2022 e 450 milioni di euro».

 

113.28

IannoneBarbaroCalandriniDe Carlo

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi del settore culturale, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell’editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all’aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge».

 

113.42 (testo 2)

MontevecchiBotticiDe LuciaRussoVaninGallicchio

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell’ambito dell’alta formazione musicale, è autorizzata la spesa per l’erogazione di un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da ripartirsi, in egual misura, in favore della Scuola di Musica di Fiesole, dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell’Accademia Internazionale ”Incontri col Maestro” di Imola, al fine di garantire il regolare proseguimento delle loro attività storiche.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».

 

113.43

MancaNenciniBiti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, destinati all’erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell’Accademia Internazionale di Imola, dell’Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell’importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l’anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

 

113.63

MirabelliMisiani

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: ”e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”, sono sostituite dalle seguenti: ”, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022»;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: ”1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a I milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.”.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a I milione di euro per l’anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

 

118.5 (testo 2)

PergreffiPirovanoFaggiFerreroTestorTosato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 2, comma 1-bis, della Legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: ” e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ”, sono sostituite dalle seguenti: ”, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022”;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

”1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la cultura di Torino”.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 1 milione di euro annui per l’anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163».

 

 

113.64

Gallone

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: ”e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”, sono sostituite dalle seguenti: ”, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022”;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: ”1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.”.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a I milione di euro per l’anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

 

113.65

Masini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2022, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

113.0.10

CrucioliAngrisaniGranatoCorrado

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Istituzione del ”Bonus Strumenti Musicali”)

1. Per gli studenti degli istituti a indirizzo musicale, delle scuole di musica e degli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado e per gli iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento offerti dai conservatori di musica e dagli istituti musicali parificati, è istituito un ”Bonus Strumenti Musicali” per l’acquisto di uno strumento di manifattura italiana, coerente al corso di studi, del valore pari al 22 per cento del prezzo di vendita del bene acquistato.

2. Lo strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al comma precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all’acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.

3. È autorizzata una spesa nel limite massimo di 6 milioni di euro per l’anno 2022.».

Conseguentemente, all’articolo 122, al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni di euro per l’anno 2022» con le parole: «94 milioni per l’anno 2022».

 

113.0.11

Masini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Per gli studenti di scuole di qualsiasi ordine e grado con indice ISEE non superiore a 30.000 euro è prevista per l’anno 2022 una detrazione fino al 50 per cento del valore di acquisto sino ad un massimo di 1.500 euro su qualsiasi tipo di strumento musicale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 3,4 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

 

113.0.12

Cangini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Valorizzazione delle orchestre giovanili italiane)

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012 n. 238, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”e a decorrere dall’anno 2022 un contributo di 1.000.000 di euro da suddividere in misura proporzionale tra i seguenti soggetti: Associazione Senzaspine, Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff « Diffrazioni Sonore soc. coop., Associazione culturale musicale 1 Filarmonici di Benevento’, Ensemble Mare Nostrum, Associazione Filharmonie, Orchestra dei Giovani Europei’‘.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

 

118.0.6

GaraviniSbrollini

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Associazioni musicali)

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 38 dopo le parole: ”Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione « Orchestra Giovanile Luigi Cherubini” sono aggiunte le seguenti: ”e, a decorrere dall’anno 2022, un contributo di 1.000.000 di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l’Associazione Senzaspine, l’Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff »Diffrazioni Sonore soc. coop., l’Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento’, l’Ensemble Mare Nostrum, l’Associazione Filharmonie e l’Orchestra dei Giovani Europei”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall’armo 2022. Si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.».

 

113.0.31 (testo 2)

MarcucciNenciniFerraraMallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)

        1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell’anno 2024, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l’anno 2024 per il finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

            a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all’opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea, anche mediante l’utilizzazione di tecnologie digitali;

            b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell’artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

            c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l’elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull’opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

            d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

            e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

            f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui al comma 9;

            g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea;

            h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

        3. Il Museo Casa Natale di Lucca, il Villino di Viareggio, il Museo Villa Puccini di Torre del Lago, il Museo Pucciniano – Casa degli Avi di Pescaglia e il Gran Teatro Torre del Lago in provincia di Lucca, luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell’opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato ”Comitato”, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell’istruzione, dal Ministro dell’università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell’Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell’arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all’estero la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l’utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l’opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

        5. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

        6. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui al comma 9

        8. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l’attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l’acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

        9. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’articolo 194.».

 

117.0.1

VerducciRampiMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 117-bis.

(Spese detraibili per consumi culturali e creativi)

1. Al comma 1, dell’articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente lettera:

e-quinquies) per la per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro annui, l’acquisto di biglietti di ingresso o tessere di abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli e rappresentazioni di musica dal vivo, spettacoli teatrali e delle arti performative, sale cinematografiche, nonché per l’acquisto di libri, prodotti musicali e cine-audiovisivi e altri prodotti e opere protette dal diritto d’autore su supporto cartaceo, audio, video, nonché in formato digitale. Ai fini della detrazione le spese sostenute dal contribuente devono essere certificate dal biglietto o dall’abbonamento, dalla fattura o dallo scontrino fiscale che contengono in ogni caso la specificazione della natura, della qualità e della quantità dei beni, dei prodotti o degli spettacoli acquistati e il pagamento del corrispettivo deve essere svolto da parte del contribuente con le modalità stabilite dai commi 679 e 680, dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

2. La detrazione fiscale di cui al comma 1 non è usufruibile dai contribuenti qualora l’acquisto di beni, prodotti o spettacoli culturali e creativi sia avvenuto attraverso l’utilizzo della Carta elettronica ”App18” di cui all’articolo 117 della presente legge.».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l’anno 2022 e 450 milioni a decorrere dall’anno 2023».

 

118.0.1

Ricciardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-bis.

(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all’accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un’azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l’implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l’anno 2022, 495 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.».

 

118.0.5

Rampi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. Al Fondo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 535, destinato a provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché’di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, è destinata una dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro per il 2023.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194 della presente legge.».

 

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