Sono stati resi noti gli emendamenti alla Legge di Bilancio segnalati lo scorso 21 novembre dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Ne segnaliamo alcuni:

 

Art. 46-bis.
(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 235 milioni di euro, una carta elettronica, utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2019.
3. Per l’anno 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni in favore in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata per l’anno 2019 la spesa di 12,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
5. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l’anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
8. Al fine di proseguire l’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nell’anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L’Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l’anno 2019, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all’articolo 1 comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

46. 025. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

 

ART. 47.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.

Conseguentemente, all’articolo 9, comma 2, sostituite la cifra: 250 con la seguente: 240 e sostituire la cifra: 400 con la seguente: 390.
47. 8. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di dare attuazione all’articolo 34 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto all’istruzione indipendentemente dalle condizioni reddituali, di favorire l’attrattività del Paese nei confronti del resto del mondo, e contribuire alla formazione delle prossime classi dirigenti dei Paesi dei Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo alla stabilità e progresso dell’area dei Mediterraneo, nello stato di previsione del Ministero del istruzione, dell’università e della ricerca è iscritto il Fondo per l’effettività del diritto allo studio e l’investimento nella formazione dei giovani, denominato «Fondo Alternativo», con lo stanziamento di 6.700 milioni di euro nel 2019 e di 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato:
   a) nella misura di 5.000 milioni di euro nel 2019, alla costruzione di nuovi edifici scolastici o all’adeguamento di quelli esistenti, di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti il riparto del fondo tra gli enti locali beneficiari, nonché i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;
   b) nella misura di 1.000 milioni per il 2019 per l’attribuzione a ricercatori e professori universitari, nonché a ricercatori degli enti di ricerca, di borse di mobilità, finalizzate allo svolgimento di un periodo sabbatico di durata annuale in istituzioni di ricerca e universitarie estere. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti i requisiti, i termini e le procedure per l’accesso alle borse di mobilità e l’ammontare delle stesse;
   c) nella misura di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare borse di studio per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sino al dottorato di ricerca. In ragione del reddito del destinatario, le borse di studio possono coprire tutte le spese per il mantenimento dello studente, incluse quelle di alloggio, vitto e per l’acquisto dei libri di testo e degli altri materiali didattici, nonché le tasse per la frequenza dei corsi di studio. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti di merito e di reddito per l’accesso alle borse di studio e l’ammontare delle stesse, in ragione del reddito del beneficiario, nonché i termini e le modalità delle relative procedure;
   d) nella misura di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell’Unione europea, dei giovani studenti iscritti all’anno precedente a quello terminale della scuola secondaria di secondo grado, mediante l’attribuzione di borse di mobilità, finalizzate a compiere una esperienza formativa presso istituti e scuole di altri Paesi e finalizzate altresì alla certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante al livello C1 del quadro comune di riferimento europeo. Le spese di trasporto, vitto, alloggio e per il materiale didattico sono poste a carico delle borse di mobilità, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Col predetto decreto sono, altresì, definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l’attribuzione delle medesime borse di mobilità. Un importo fino a 50 milioni di euro può essere riservato per borse di studio e formazione presso le Agenzie dell’ONU e le rappresentanze diplomatiche dell’Unione europea nel mondo;
   e) nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell’Unione europea, dei professori della scuola secondaria di secondo grado, al fine di consentirne il distacco, per un anno scolastico, presso le istituzioni scolastiche dei Paesi ospitanti, nonché la sostituzione, nel periodo di distacco, presso le scuole titolari. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti l’importo delle borse di mobilità nonché criteri, requisiti, termini e modalità per la loro attribuzione;
   f) nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la frequenza, negli istituti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di giovani meritevoli di talento provenienti principalmente dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nonché per favorirne l’apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura italiana. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l’attribuzione delle relative borse di studio;
   g) nella misura di 692,5 milioni di euro nel 2019, di 1.045 milioni di euro nel 2020, di 1.068,4 milioni di euro nel 2021, 1.091,8 milioni di euro nel 2022, di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ad incrementare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
   h) nella misura di 30 milioni di euro nel 2019 per il risanamento e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 46.

Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sopprimere l’articolo 41.
21. 71. Fusacchia, Tabacci, Magi.

 

 

Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)

  1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: di 249,5 milioni nel 2019 e di 399,5 milioni annui a decorrere dal 2020.

54. 067. Belotti, Carbonaro, Nitti, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

 

Art. 54-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica Jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55, comma 1.

54. 01. La VII Commissione.

 

Art. 54-bis.
(Promozione musica Jazz)

  1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 249,25 milioni nel 2019, di 399,25 milioni all’anno nel 2020 e 2021, e di 400 milioni a decorrere dal 2022.

54. 068. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

 

 

Art. 78-bis.

  1. Al fine di sostenere il pagamento delle spese per le utenze e locazioni, il fondo di funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

Conseguentemente all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni nel 2019 e di 395 milioni annui a decorrere dall’anno 2020.

78. 037. Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

 

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