In giornate complesse e delicate per i tutti i colleghi inseriti nelle graduatorie 128/2013 e 205/2017, il vice-ministro Fioramonti ha risposto ieri in VII Commissione del Senato all’interrogazione 3-00323 delle senatrici Russo, Montevecchi, Corrado, De Lucia, Granato, Vanin e Floridia, nella quale si chiedeva «se il Ministro intenda prendere provvedimenti in merito alla discriminazione operata tra il servizio prestato dai docenti precari tra istituti statali e non statali ai fini dell’ammissione nelle graduatorie nazionali ex decreto ministeriale n. 597 del 2018».

Il vice-ministro ha spiegato come la costituzione della graduatoria 205/2017 derivi «dall’applicazione letterale di quanto previsto dai commi 653 e 655, articolo 1, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Il comma 655 della citata legge, ai fini della individuazione delle istituzioni nelle quali è stato svolto il servizio rilevante ai fini della costituzione delle graduatorie, rimanda al comma 653, il quale prevede uno stanziamento di bilancio finalizzato esclusivamente al superamento del precariato nelle istituzioni AFAM statali. Ne deriva che i requisiti per l’ammissione alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 597 del 2018, devono essere necessariamente maturati presso le predette Istituzioni statali. Infatti, i finanziamenti stanziati per superare il precariato di cui al comma 653 (1 milione di euro per l’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, eccetera) sono riferiti ai capitoli di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinati al pagamento degli stipendi del personale docente delle istituzioni AFAM statali (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Istituti superiori per le industrie artistiche)».

Questo è il motivo per il quale, a differenza della scelta operata dal legislatore a proposito della legge 128/2013, il bando della graduatoria 205 non considera ai fini dei requisiti di ammissione il servizio prestato presso le istituzioni AFAM non statali quali gli Istituti superiori di studi musicali non statali – che prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 99 erano definiti Istituti musicali pareggiati – e le Accademie di belle arti non statali.

Il vice-ministro ha poi ricordato l’intervento relativo agli ISSM non statali previsto dall’art 22-bis del decreto-legge 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 («Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») e elencato le misure economiche previste a tal fine.

Ha poi dichiarato di prevedere «che tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali che rispettano i requisiti stabiliti dall’articolo 22-bis del decreto legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del e dall’articolo 1, comma 652, della legge n. 205 del 2017, saranno statizzati a decorrere dall’anno accademico 2020-21 salvaguardando, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, tutte le situazioni del personale che era in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017».

Ricordiamo, a proposito degli obiettivi inseriti in Legge di Bilancio, che la statizzazione dovrebbe riguardare presumibilmente almeno il 10% degli istituti nel 2019, almeno il 40% nel 2020 e almeno l’80% nel 2021. E che dal recente incontro delle OO.SS. con il Miur parrebbe, in base a quanto riferito dalle stesse OO.SS.,  che il processo di statizzazione, a richiesta, prevederà la possibilità che l’ISSM ex-pareggiato proponga un eventuale progetto di federazione o fusione con altre istituzioni AFAM (e presumibilmente anche universitarie) statali e non statali.

La senatrice RUSSO (M5S) si è dichiarata soddisfatta della risposta, soprattutto con riferimento ai chiarimenti, forniti dal Vice ministro, in merito al processo di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni AFAM non statali. Ha espresso comunque preoccupazione in merito alla discrasia normativa esistente riguardo al riconoscimento del servizio prestato dai docenti in istituti di studi superiori di musica non statali, alla luce del principio di parità di trattamento dei docenti, sancito dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e in vista della loro statizzazione: una incongruenza foriera, a suo giudizio, di controversie in ambito giudiziario e che occorrerebbe risolvere. La senatrice ci ha poi inviato una sua ulteriore precisazione, che potete leggere qui.

Tornando alla risposta all’interrogazione, il vice-ministro ha ricordato che «per il futuro, ovvero dall’anno accademico 2019/2020, entrerà in vigore il regolamento attuativo della legge 508 del 99 per il reclutamento del personale delle istituzioni AFAM (approvato il 28 novembre ultimo scorso in Consiglio dei Ministri) e che, gradualmente, porterà tutte le Istituzioni a procedere con un reclutamento basato su procedure indette dalle singole sedi in parallelo con l’esaurimento delle graduatorie nazionali. Ciò significa che non ci saranno più ulteriori concorsi o graduatorie nazionali».

Si passerà dunque senza alcun dubbio dalla scelta della sede alla scelta della sede.

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