Vi proponiamo il testo del Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (esame preliminare) approvato dal CdM dello scorso 28 novembre.

Questi gli aspetti salienti:

possibilità per le Istituzioni di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all’offerta formativa delle Istituzioni nel rispetto del rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, nonché di convertire cattedre appartenenti a diversi settori artistico disciplinari nel limite del 30% delle cattedre che risultano vacanti all’inizio dell’anno accademico successivo rispetto all’anno per cui è stata approvata la programmazione del personale;

destinare per ciascun anno accademico, entro i limiti delle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all’inizio dell’anno accademico ed entro i limiti delle risorse dibilancio disponibili, una spesa complessiva parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del professore di prima fascia, indicato nell’allegata tabella 1), pari alla somma del cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a seguito di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al dieci per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, per le assunzioni a tempo determinato da ripartire con decreto del Ministero, dell’istruzione dell’università e della ricerca; si precisa che la norma tiene conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge di bilancio per l’anno 2018. Il predetto decreto di definizione della spesa complessiva, in coerenza con le previsioni di cui al comma 654 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, contiene la ripartizione degli importi presso le singole Istituzioni. Trattasi della ripartizione di una spesa complessiva derivante da un procedimento di ricognizione delle facoltà assunzionali, composto da parti fisse e automaticamente determinate, corrispondenti a un importo pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, cui si aggiunge un importo definito dal MIUR, non superiore al 10% della spesa, per le assunzioni a tempo determinato per l’anno accademico 2016/2017;

destinare annualmente, nell’ambito della triennio di programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c), e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al 30% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano, nell’ordine, nelle seguenti graduatorie per soli titoli:

  • graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all’articolo 270, comma 1, del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  • graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;
  • graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; si tratta di disposizione coerente con l’art. 1, comma 653, secondo periodo, della legge di bilancio 2018;
  • graduatorie nazionali ad esaurimento composte da personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e che abbia maturato fino all’anno accademico 2017/2018 incluso almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette Istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Si tratta delle graduatorie previste dall’articolo 1, comma 655 della legge di bilancio per l’anno 2018 la cui costituzione è stata definita con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 agosto 2018.

destinare annualmente, nell’ambito della programmazione di riferimento a livello di singolaIstituzione, una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato allachiamata dei docenti che risultino, nell’ordine:

  • nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all’articolo 12,comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  • vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

destinare annualmente, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 654, ultimo periodo, dellalegge di bilancio 2018, nell’ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto delle facoltà assunzionali, una quota pari ad almeno il 10% e non più del 20% del budget al reclutamento per soli titoli, secondo le modalità stabilite all’articolo 4, ad esclusione della prova prevista alla lettera g), di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, in virtù di una selezione per esami e titoli, dalla stessa Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici, nonché al reclutamento per esami e titoli, invece, sempre secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per soli titoli, dalla medesima Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L’eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure suddette resta nella disponibilità dell’Istituzione per essere destinata allealtre procedure di reclutamento di docenti per titoli e per titoli ed esami nonché di personale tecnico-amministrativo;

La disposizione, inoltre, al comma 4, precisa che le assunzioni di personale effettuate attingendo alle graduatorie esistenti (con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) 4), e lettera e), numero 1), non possono superare il 50% dei reclutamenti disposti annualmente. Eventuali sforamenti riconducibili all’arrotondamento in numero intero della frazione di posti derivanti dal budget annuale dovranno essere compensati nell’anno successivo.

L’art. 4 illustra la procedura per esami e titoli che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente. La procedura si caratterizza per essere una selezione pubblica per titoli ed esami, che al termine prevede la predisposizione di una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Si demanda alle singole Istituzioni l’adozione di un proprio regolamento che deve conformarsi a specifici criteri.

In particolare, il bando deve essere emanato con decreto direttoriale, su deliberazione degliorgani dell’Istituzione, la Commissione giudicatrice deve essere composta da tre membri esterni all’Istituzione, la partecipazione alla selezione deve essere riservata ai candidati in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o della laurea. La norma specifica, altresì, le modalità di valutazione dei titoli dei concorrenti che tiene conto non soltanto dei titoli di studio conseguiti ma,anche, dell’esperienza acquisita dal concorrente a seguito dello svolgimento di attività di produzione artistica, scientifica e professionale in ambito nazionale e internazionale. Con riguardo alla valutazione dei titoli dei candidati, fermo restando la volontà di privilegiare l’autonomia dellesingole Istituzioni, si è ritenuto opportuno limitare la discrezionalità delle commissioni giudicatrici al fine di rendere il più possibile omogenee le valutazioni. Con il termine “almeno” e con il termine “minimo” , infatti, si è precisato che le commissioni non possono attribuire un punteggio inferiore alla soglia indicata. Allo stesso modo, con il termine “massimo”, si è specificato che il punteggio assegnato dalle commissioni non può superare la soglia indicata.

Si tratta di fissare a livello nazionale, precisa la relazione tecnica, dei criteri per la valutazione dei titoli che consentano comunque di lasciare un certo margine di discrezionalità in sede locale, nella prospettiva – tipica delle Istituzioni della formazione superiore – dell’autonomia e della flessibilità.

L’art. 5 illustra la procedura che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo determinato del personale docente. Si prevede, infatti, che le Istituzioni possano far fronte alle esigenze didattiche mediante la stipula di contratti di insegnamento annuali, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici, qualora ricorrano due condizioni. La prima è che non sia possibile ricorrere al personale docente di ruolo, la seconda che sia rispettato il limite delle dotazioni organiche. A tal fine, i contratti sono stipulati con i docenti iscritti rispettivamente nelle graduatorieper titoli e per esami e titoli, come specificato al comma 2 e con il limite dell’esaurimento delle graduatorie stesse che se esaurite perdono efficacia. Il comma 3 è per l’appunto dedicato all’illustrazione della procedura di selezione da seguire in caso di esaurimento delle graduatorie eche prevede per le Istituzioni l’adozione di un proprio regolamento che deve conformarsi a specifici criteri e modalità. In particolare, il bando deve essere emanato con decreto direttoriale, sudeliberazione degli organi dell’Istituzione, la Commissione giudicatrice deve essere composta da tre membri esterni all’Istituzione, la partecipazione alla selezione deve essere riservata ai candidati in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o della laurea. La norma specifica, inoltre, le modalità di valutazione dei titoli dei concorrenti che deve tenere conto non soltanto dei titoli di studio conseguiti ma, anche, dell’attività di produzione artistica, scientifica e professionaleespletata dal concorrente in ambito nazionale e internazionale.

L’art. 6 è dedicato al conferimento da parte delle Istituzioni di incarichi di insegnamento, senza vincolo di subordinazione, concernenti specifici moduli didattici. I predetti incarichi possono essere attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, qualora non sia possibile far fronte alle esigenze didattiche con il personale di ruolo con contratto a tempo determinato, facente parte nella dotazione organica di diritto e previa deliberazione degli organi dell’Istituzione. È demandato a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, la determinazione degli importi massimi per il conferimento degli incarichi. Restano fermi i limiti di spesa previsti dall’articolo 8, comma 2, per la stipula di tali contratti.

Con riferimento agli ISIA, in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche, il comma 2 dell’articolo in argomento prevede che si applichino i criteri di cui al comma 3, dell’articolo 2 manon le percentuali indicate al predetto comma.

La relazione fa infine presente che l’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, delega prevede l’acquisizione sul presente regolamento del parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) che, al momento, non è stato ricostituito; a tale riguardo si evidenzia che l’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha comunque stabilito che “nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci

Qui lo schema di Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri.

Qui la relazione tecnica.

Qui una comparazione (relativa solo alle parti modificate) tra la Bozza del settembre 2017 e il Regolamento approvato lo scorso 28 novembre.

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