NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  NN. 322, 934, 972, 1616

NT2
MARTINI, RELATORE

Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti

Art. 1
(Statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e
delle Accademie non statali di belle arti)

1. Il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito denominati “Istituzioni”, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare secondo le modalità ed entro il termine stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo tale da essere completato contestualmente per tutte le Istituzioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 da parte di ogni Istituzione, ai fini del completamento del processo di statizzazione.

3. Entro il primo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica che ogni Istituzione possieda i seguenti requisiti:
a) abbia approvato un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;
b) sia in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
c) indichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ogni Istituzione provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e ne dà comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La consistenza della dotazione organica è pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all’inizio dell’anno accademico 2017-2018. L’incremento della dotazione organica è consentito esclusivamente a seguito di accordo con gli enti locali di riferimento e per un onere pari alla riduzione dei relativi trasferimenti statali agli enti stessi.

5. Entro il secondo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica le situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, che alla copertura degli stessi provveda l’ente locale di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In assenza di tale accordo il processo di statizzazione non può avere luogo.

6. Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta della commissione di cui al comma 2 e sentita l’ANVUR, definisce la configurazione dei Politecnici di cui all’articolo 2 e avvia la costituzione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 2.

7. A seguito del completamento del processo di statizzazione, gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatori di musica e di Accademie di belle arti. Ciascuna Istituzione mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all’articolo 2.

8. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM, per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al compleatamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, sono stabiliti i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, tenuto conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, del numero degli studenti iscritti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria.

10. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
b) al comma 3 le parole: “del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta” sono soppresse.

Art. 2
(Politecnici delle arti)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito dalle Accademie di belle arti statali e non statali, di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori musicali non statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate “Istituzioni AFAM”, sentite le stesse, mediante l’istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati “Politecnici”, di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la propria l’identità e il proprio ruolo nel territorio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Accademia nazionale di arte drammatica e all’Accademia nazionale di danza.

2. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che vi provvede sentita l’ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 5.

3. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. I Politecnici possono articolarsi al proprio interno in dipartimenti omogenei dal punto di vista dell’offerta formativa, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato. I Politecnici possono altresì federarsi con università statali, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Nell’attuazione della loro finalità istituzionale volta alla formazione professionalizzante, i Politecnici hanno i seguenti compiti:
a) organizzazione dei corsi di formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e dei corsi di primo livello;
b) svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni AFAM e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
c) attivazione di corsi di terzo livello, previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca secondo le norme vigenti, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni inter-istituzionali;
d) incentivazione dell’internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e la partecipazione ad esperienze in ambito Erasmus e internazionali per studenti e docenti.

5. Sono organi di governo dei Politecnici:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio accademico;
d) il direttore amministrativo;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il nucleo di valutazione.

6. Il direttore è nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore è responsabile del perseguimento delle finalità del Politecnico, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività artistiche, scientifiche e didattiche. Il direttore è il rappresentante legale del Politecnico ed è il garante della speciale autonomia di cui gode lo stesso. In particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, e svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al consiglio stesso riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale del Politecnico, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
b) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo e per la nomina dei componenti e del presidente del nucleo di valutazione;
c) cura le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
d) si adopera per assicurare al Politecnico le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico annuale e pluriennale;
e) promuove e cura le relazioni del Politecnico con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;
f) in caso di necessità e urgenza assume, d’intesa con il direttore amministrativo, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
g) predispone, anche sulla base delle linee generali di indirizzo adottate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 4, sentito il consiglio accademico, il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l’attuazione dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione;
h) esercita ogni attribuzione demandatagli dalle norme e dai regolamenti vigenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

7. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni ove hanno sede le Istituzioni AFAM componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione proposte dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi del Politecnico e sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria dello stesso. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, nonchè sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso;
b) definisce la programmazione della gestione economica dell’istituzione;
c) delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico; approva, ad invarianza di spesa, le modifiche della dotazione organica del Politecnico da comunicare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca;
f) nomina, su proposta del direttore, i componenti e il presidente del nucleo di valutazione;
g) conferisce, su proposta del direttore, l’incarico di direttore amministrativo;
h) individua, ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base di indicazioni generali definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

8. Il consiglio accademico è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico e dai docenti responsabili dei dipartimenti in cui si articola il Politecnico, ai sensi del comma 3. Il consiglio accademico è l’organo di indirizzo scientifico e didattico delle istituzioni e collabora con il direttore nell’azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, nella definizione dei piani scientifici, didattici e nelle attività di produzione artistica. In particolare:
a) propone al consiglio di amministrazione il piano delle attività didattiche, scientifiche e artistiche, tenuto conto della coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
b) propone al consiglio di amministrazione l’attivazione e la disattivazione dei dipartimenti;
c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di reclutamento del personale;
d) adotta gli atti necessari all’approvazione dell’offerta formativa;
e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche;
f) esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
g) esercita funzioni consultive e propositive in relazione allo statuto ed ai regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione.

9. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con incarico della durata di tre anni, rinnovabile, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale; nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore amministrativo è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo del Politecnico e delle risorse strumentali. In particolare:
a) coadiuva, nell’ambito delle proprie competenze, il direttore e gli altri organi nell’esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l’attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
b) propone al direttore lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
c) attribuisce gli incarichi di coordinamento delle strutture gestionali e di servizio;
d) adotta ed è responsabile delle misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la finanza e la contabilità;
e) è responsabile del coordinamento degli uffici del Politecnico e del personale amministrativo e tecnico, inclusa l’attività disciplinare secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Il collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di controllo contabile. Esso è composto da tre membri di cui due nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili. Il collegio è presieduto dal componente con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo dei revisori contabili.

11. Il nucleo di valutazione è costitutito da tre componenti nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, di cui due esterni. Esso esercita la funzione di valutazione interna, provvede ai compiti a supporto dei processi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi sulla base degli indirizzi dell’ANVUR e in particolare:
a) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Politecnico sulla base di criteri generali determinati dall’ANVUR;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
d) svolge le funzioni di organismo indipendente di valutazione della prestazione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

12. Fatta salva la possibilità di concorrere all’attribuzione degli incarichi di cui al comma 9, il ruolo dei direttori amministrativi delle Istituzioni AFAM, di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

13. Ogni Politecnico ha la propria autonoma dotazione organica di personale docente, amministrativo e tecnico. In sede di prima applicazione, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, è attribuita a ciascun Politecnico una dotazione organica corrispondente al raggruppamento delle dotazioni organiche riconosciute alle singole Istituzioni AFAM. Ciascun Politecnico, nell’ambito della propria autonomia, può modificare la propria dotazione organica, ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo, sulla base di criteri concernenti l’offerta formativa, la proporzione numerica tra gli studenti e i docenti e la disponibilità di risorse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l’equivalenza con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3
(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. A decorrere dalla costituzione dei Politecnici, i docenti delle Istituzioni AFAM componenti i Politecnici eleggono un direttore, con mandato di tre anni, scelto tra i docenti di prima fascia, con il compito di coordinare la programmazione dell’Istituzione stessa nell’ambito di quella complessiva definita dal Politecnico. Il direttore è coadiuvato da un consiglio consultivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell’Istituzione, rappresentanti di diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

Art. 4
(Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’ANVUR e il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), definisce con decreto di natura non regolamentare le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce alle Camere sull’esito della valutazione al termine di ciascun triennio, con apposita relazione. Dei risultati della programmazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici si tiene conto nella ripartizione del finanziamento ordinario di cui all’articolo 6.

2. Fino alla costituzione dei Politecnici, le Istituzioni AFAM adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

3. A decorrere dal secondo triennio di programmazione i Politecnici e le altre Istituzioni AFAM non statali adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1 prevedendo:
a) i corsi di studio da istituire e attivare, subordinatamente all’accreditamento di cui all’articolo 5;
b) i programmi di internazionalizzazione;
c) i programmi di sviluppo della produzione artistica e della ricerca scientifica, tenuto conto dei risultati della valutazione della qualità della produzione e della ricerca effettuata periodicamente dall’ANVUR;
d) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 5
(Accreditamento delle sedi delle Istituzioni AFAM e dei corsi di studi)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d’indirizzo di cui al comma 1 dell’articolo 4, sono definiti i tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. L’accreditamento ovvero la revoca dell’accreditamento sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR. L’accreditamento costituisce presupposto necessario per l’istituzione di nuove sedi e di corsi di studi.

2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l’accreditamento o ai quali l’accreditamento è revocato ai sensi del comma 1 sono soppressi, fermo restando il diritto degli studenti iscritti a completare il corso di studi in altra sede.

3. Ai fini dell’accreditamento delle sedi e dei corsi di studi, nonché di orientamento degli studenti e di promozione del diritto allo studio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’ANVUR e il Garante per la protezione dei dati personali, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici, contenente i dati individuali relativi agli studenti e ai diplomati che le Istitutzioni AFAM e i Politecnici sono tenute annualmente a trasmettere al medesimo Ministero.

Art. 6
(Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

Art. 7
(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)

1. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 9.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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