Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Milleproroghe) è in fase di conversione alla Camera (in sede referente presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio) dal 13 gennaio u.s.

Il Decreto presenta all’art. 6 alcuni provvedimenti che riguardano l’AFAM:

la proroga di validità delle graduatorie 143, il differimento degli effetti del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (c.d. Decreto Reclutamento Afam, ormai su un binario morto), e il differimento al 31.12.2022  della programmazione dei fabbisogni da parte delle istituzioni Afam. Sul secondo punto, si legge nella relazione che «è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Il rinvio è necessario per coordinare i tempi di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento».

Dei circa 2400 emendamenti presentati, alcuni ripropongono molte delle tematiche e problematiche già messe sul tavolo senza successo in sede di recente Legge di Bilancio: fondo perequativo per compensare la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore; differimento di alcune abrogazioni previste dal Decreto Reclutamento; mantenimento in servizio fino a 70 anni; modifiche al DPR 132; differimento al 15 giugno 2022 della conclusione dell’a.a. 2020/2021.

Qui di seguito il testo degli emendamenti:

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all’anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti «fino all’anno accademico 2021/2022 incluso».
6.51. Casciello, Pella, Sarro, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dall’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo finalizzato a compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l’anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.
2-ter. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.
6.37. Adelizzi.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto Afam, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2023/2024».
6.8. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022, i titolari di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono presentare domanda di mantenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico nel corso del quale hanno compiuto il settantesimo anno di età. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.34. Carbonaro.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della transizione del settore dell’alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, a decorrere dall’anno 2022, sono stanziati 50 milioni di euro al fine di incrementare la retribuzione professionale docente alta formazione come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro Afam e adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente Afam al personale docente universitario.
6.24. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le graduatorie relative a concorsi per l’assunzione di personale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il cui termine di scadenza cade entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate di un anno.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis il comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«6. La normativa vigente per il personale docente delle università si applica, in relazione allo stato giuridico ed economico, anche al personale docente e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali vigenti. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in analogia a quanto previsto per il personale amministrativo delle università. Ai direttori amministrativi in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell’incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali. I direttori presiedono i consigli di amministrazione assumendo altresì tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2002.».
6.52. Paolo Russo.

 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del predetto articolo 20, maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.».

4-ter. Alla lettera b) del comma 310 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, Pag. 256n. 234, la parola: «40» è sostituita con la seguente: «30» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello».
6.28. Melicchio.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. Conseguentemente è prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.4. Fusacchia, Muroni, Lombardo, Cecconi, Fioramonti.
*6.6. Raciti.
*6.38. Licatini, Tuzi.
*6.17. Fassina, Fratoianni.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2022.
6.10. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

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