Con l’Ordinanza Ministeriale 754 dello scorso 5 luglio e la pubblicazione degli elenchi definitivi dell’elettorato attivo e passivo sull’apposita piattaforma allestita da MUR e CINECA (https://afam.miur.it/CNAM/) si sono aggiunti due ulteriori tasselli al percorso di ricostituzione del CNAM, avviato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M 67 del 19.02.2021. 

Le scadenze si avvicinano: tra il 23 agosto e il 3 settembre qualsiasi docente a tempo indeterminato può presentare la propria candidatura relativamente alla propria area e collegio di appartenenza (Collegi XI-XIX).

Prima di entrare nel merito dei prossimi adempimenti, vale però forse la pena osservare alcune criticità presenti nella procedura elettorale.

  1.  La versione precedente del Regolamento, quella presentata alle commissioni parlamentari nel 2019, prevedeva che la candidatura fosse sottoposta a vaglio e voto del Collegio dei Professori. Apprezziamo, anche sulla scorta della Consultazione allora lanciata, che si sia invece optato per una candidatura libera. Rimane però un legame implicito con l’istituzione di titolarità, poiché i nove eletti devono provenire da conservatori diversi (art. 3 c. 6 dell’Ordinanza). Prescrizione, questa, non adottata per l’elezione del Consiglio Universitario Nazionale.  Potrebbe dunque avvenire che due candidati provenienti dallo stesso conservatorio conseguano, ciascuno nel suo collegio, il maggior numero di voti; in questo caso, però, verrebbe eletto solo quello che ottenga la più alta percentuale di voti nel proprio collegio; che, data la disomogeneità quantitativa delle aree, potrebbe riferirsi però a un numero assoluto di voti anche dieci volte inferiore a quelli ottenuti dall’altro eletto (vedi ad. es. la composizione dell’area 3, XIII collegio, Strumenti a tastiera e a percussione, e dell’area 5, XV collegio, Musica Antica).
  2. Sempre su questo tema, poiché l’appartenenza a un’istituzione piuttosto che a un’altra, per quanto detto sopra, non è affatto irrilevante, ci si domanda perché si sia deciso di tener conto della titolarità di sede riferita all’a.a. 2020/2021, con operazioni di mobilità già peraltro concluse, e elezioni programmate per gli ultimissimi giorni dell’a.a. in corso. Si rischia insomma che gli ultimissimi giorni di titolarità in un’istituzione assumano un peso sui risultati definitivi che appare davvero eccessivo.
  3. Sulla questione delle incompatibilità introdotte dal DM 67: appare davvero debole, sempre che si creda realmente nella necessità di quelle incompatibilità, quanto disposto dall’art. 6 c. 3 dell’ordinanza, e cioè che «la presentazione di candidature di rappresentati sindacali o di titolari di incarichi presso il Ministero o presso l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca» sia «corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione». Il problema che non viene evidentemente tenuto in considerazione è quello delle pari opportunità durante la campagna elettorale (cosa poi significhi  precisamente “rappresentanti sindacali” non è dato sapere). Non è che così si rischiano le porte girevoli? Gli ultracorpi?
  4. Il DM e l’ordinanza, nel prevedere che tutti gli eletti degli ISSM debbano provenire da istituti diversi, alludono evidentemente al pericolo rappresentato, in via meramente ipotetica, dal fatto che i nove eletti provengano, poniamo, dalla stessa istituzione. È un’ipotesi, e forse il “divieto”, in questo senso, ha qualche ragione. Allo stesso modo, però, in via altrettanto ipotetica, potrebbe anche darsi che come rappresentanti degli ISSM vengano eletti nove direttori. Nulla lo vieta, e, anzi, l’eventualità è più che reale. Sarebbe questa un’eventualità come un’altra, o qualcosa che DM e ordinanza avrebbero potuto davvero evitare (posto anche che la rappresentanza elettiva nel CNAM sembrerebbe  riservata, così la 508,  a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, e che nessun direttore potrebbe comunque dimettersi per “incompatibilità” da quella Conferenza di cui fa parte di diritto, e che che dal 2013 svolge già un ruolo di rappresentanza di fatto del sistema AFAM di fronte al MUR)? Non si rischia di avere gli stessi componenti in due organi? Ricordiamo che sul punto il parere della VII Commissione della Camera del 16.07.2019 era stato piuttosto chiaro.
  5. Le identità digitali fin qui attivate, in forte incremento negli ultimi mesi, sono però ancora circa 23.000.000. Si rivelerà questa un’utile occasione per l’attivazione di nuove SPID, o invece rischierà di allontanare dal voto i docenti che hanno meno confidenza con la tecnologia?

 

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