Tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio giudicati inammissibili dalla Commissione Bilancio ce ne sono un paio, rilevanti, che riguardano l’AFAM.

Il primo, a firma del deputato Luca Pastorino (MISTO- +EUROPA), chiedeva  tre cose:

  • l’abrogazione di quel comma alla recentissima modifica alla Legge 508/99 che prevedeva «programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all’articolo 30, comma 2-bis, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165».In pratica la necessaria inevitabile premessa al Reclugolamento.
  • la proroga all’a.a. 2022/2023 di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche in tema di graduatorie permanenti Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
  • richiesta che gli Elenchi dei ex Istituti Pareggiati in via di statizzazione riguardassero anche i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre.

Il secondo emendamento, anch’esso  ritenuto inammissibile per estraneità di materia è quello presentato dai deputati Bergamini, D’Attis e Cannizzaro (N.B.: Forza Italia!!!), che chiedeva la non applicazione delle disposizioni autorizzative di cui al DPR 212/2005 «per le Istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, musica, teatro e danza di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alle quali sia stato riconosciuto, in conformità al procedimento disposto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, con apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca il rilascio di titoli equipollenti alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione [quelle del Decreto Franceschini-Giannini]».

Ne rimarrebbero in piedi altri due che non risulterebbero essere stati ancora tagliolati o respinti: uno a firma dei deputati Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno (M5S), che chiede invece di incrementare l’indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso stanziamenti di 10 milioni per il 2023, 20 per il 2024, 30 a decorrere dal 2025; un altro (presentato da Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza del gruppo PD) che chiede un generico incremento del FFO delle Università.

 

Art. 101-bis.
(Misure urgenti in materia di reclutamento dei docenti nell’alta formazione artistica e musicale)

  1. All’articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso lettera «l-bis)» è abrogata.
2. All’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «fino all’anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno accademico 2022/2023».
3. Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all’articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 le seguenti parole sono soppresse: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all’articolo 3, comma 6,».
101.028. Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

 

Art. 101-bis.

  1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, musica, teatro e danza di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alle quali sia stato riconosciuto, in conformità al procedimento disposto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, con apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca il rilascio di titoli equipollenti alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, non si applicano le disposizioni autorizzative del presente articolo. Le istituzioni non statali di cui al precedente periodo sono assimilate, limitatamente al rilascio dei predetti titoli e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, alle istituzioni individuate nell’allegata tabella A, ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
101.032. Deborah Bergamini, D’Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

 

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del personale docente delle Istituzioni AFAM).

  1. Al fine di incrementare l’indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle carriere del personale docente delle Istituzioni AFAM con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, sono stanziati, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, 10 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024, 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Conseguentemente, all’articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l’anno 2023, 380 milioni di euro per l’anno 2024 e 370 milioni a decorrere dall’anno 2025.
100.016. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

 

3-bis. Al fine di sostenere l’accesso ai più alti gradi d’istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

Conseguentemente, all’articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 con le seguenti: di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
101.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

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