Si è realizzato oggi un nuovo passo avanti verso la caduta del divieto di doppia iscrizione a corsi universitari, a corsi AFAM, a corsi universitari e AFAM.

La VII Commissione del Senato, alla presenza della Ministra Messa, ha concluso infatti l’esame del DdL 2415,  già approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021, che unifica disegni di legge d’iniziativa di numerosi deputati e del C.N.E.L. (sì, quello).

La Commissione, dopo aver respinto tutti gli emendamenti presentati, ha conferito quindi il mandato al relatore, sen. Pittoni, a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge.

Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, il MUR dovrà emanare, previo parere del CUN, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del CNAM, un decreto che disciplini le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.

Si riportano di seguito gli articoli e i commi che riguardano l’iscrizione presso le istituzioni AFAM.

 

Art. 2.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell’AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

3. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio.

4. Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell’AFAM.

6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM di cui al comma 1.

7. Il comma 21 dell’articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.

Art. 4.

(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all’articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all’esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell’AFAM o da università e istituzioni dell’AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

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