In attesa che vengano finalmente votati in commissione nelle prossime ore (la Legge di Bilancio andrà in aula martedì 19), ecco gli emendamenti “segnalati” nella seduta di giovedì 14 relativi al tema Afam.

AREA TEMATICA N. 57-quinquies.
(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)
(ART. 1, commi 357-359)

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’ambito degli enti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell’emanazione di tali regolamenti gli istituti superiori di studi musicali, in ottemperanza di quanto previsto all’articolo 2, comma 7, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono, ai sensi della presente legge, costituirsi in poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, con istituti che operano nell’ambito dell’alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei poli è autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g), tenendo conto dell’identità e dell’integrità degli istituti che vi confluiscono.
357-ter. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
357-quinquies. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-sexies. All’onere derivante dall’applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutato in euro 2.522.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
57-quinquies. 25. La VII Commissione.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
359-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020; – 30.000.000.
57-quinquies. 23. Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Sono inseriti nelle medesime graduatorie tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno acquisito i titoli richiesti dalla citata legge n. 128 del 2013 per accedervi.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
357-sexies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 357-quinquies.
357-septies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 357-bis a 357-sexies, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
57-quinquies. 17. Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Melilla.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inelusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione di cui ai commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quinquies. 1. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi, Carra, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 28. La VII Commissione.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 27. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 30. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Carra, Capone, Tentori.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione, in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento, da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

Conseguentemente:
   all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui con le seguenti: di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 280 milioni di euro annui;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
57-quinquies. 35. Vignali.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione oltre che al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
357-ter. L’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR) verifica l’adozione nelle relazioni di cui al comma 357-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
357-quater. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: «Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca».
357-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dall’anno 2017, di una unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l’Agenzia e, per l’eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
357-sexies. Per i fini di cui ai commi da 357-bis a 357-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200.000;
2019: –200.000;
2020: –200.000.
57-quinquies. 21. La VII Commissione.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I requisiti per l’accesso alla no tax, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 357-ter.
357-ter. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengano ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28,000 euro;
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi;
357-quater. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 357-ter, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

Conseguentemente:
   al comma 41 sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
41-bis. All’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell’82 per cento del loro ammontare.
   b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell’articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 9, primo periodo, dell’articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57-quinquies. 16. Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
359-bis. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della libera università di Bolzano.
359-ter. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d’intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
359-quater. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l’università e la ricerca, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
359-quinquies. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB «Conservatorio Claudio Monteverdi», le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
359-sexies. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
57-quinquies. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

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