Nella giornata del 23 luglio scorso anche la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, alla presenza del Vice-Ministro con delega AFAM Lorenzo Fioramonti, ha concluso l’esame dello Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (Atto n. 89) esprimendo il relativo parere, positivo con osservazioni.

     Si conclude così l’iter parlamentare del Regolamento, la cui ultima definizione spetterà ora al Governo.

    Si è trattato di una vicenda estremamente particolare, di cui riteniamo sia opportuno dar conto più nei dettagli, anche alla luce della consultazione che nello scorso mese di aprile abbiamo lanciato da questo sito.

   Lo schema di decreto era stato trasmesso alle Commissioni competenti di Camera e Senato il 25 giugno scorso; abbiamo allora contattato i relatori invitandoli a tenere in considerazione nella loro valutazione quanto era emerso punto per punto dalle risposte alle sette domande.

   Il 16 luglio siamo stati pertanto invitati a un’audizione informale presso la  7a Commissione del Senato, dove abbiamo avuto modo di esprimere la distanza tra i risultati della consultazione e diversi punti dell’Atto del Governo: soprattutto sulle modalità di candidatura, sulle incompatibilità, sulla esclusione dei soli contrattisti di ISSM e Accademie perfino dall’elettorato attivo, sulla presenza dei Direttori delle Istituzioni private, sulla definizione dei collegi elettorali (le c.d. aree “omogenee”).

    La relatrice in 7Commissione del Senato, sen. Loredana Russo, ha presentato il giorno successivo una proposta di parere che recepiva molti dei risultati della consultazione, e che, posta ai voti con parere favorevole del sottosegretario Giuliano, è stata approvata.

      Nel frattempo lo stesso giorno alla Camera anche il relatore in VII Commissione, on. Michele Nitti, ha presentato analoga ma distinta proposta di parere; la proposta, che teneva conto anch’essa di diverse richieste della consultazione sul CNAM, è stata poi definitivamente approvata appunto nella giornata del 23.

      Crediamo sia davvero doveroso esprimere un vivo ringraziamento ai due relatori, sen. Russo e on. Nitti, per l’ascolto prestato e per l’impegno profuso nella definizione dei due pareri parlamentari.

    Su due punti soprattutto manifestiamo piena soddisfazione: la previsione della libertà di candidatura e il regime delle incompatibilità proposto (Direttori, esperti o membri Anvur e commissioni MIUR). Sul tema della presenza delle Istituzioni accreditate, non citate dalla L. 508, e a nostro avviso non rappresentabili nel CNAM senza modifica della stessa 508 con dispositivo di pari livello, sapevamo che la battaglia era davvero ardua. Del resto subito dopo il nostro intervento è seguito quello del Coordinamento Istituzioni Afam Non Statali, che chiedeva addirittura un raddoppio di rappresentanza (da 2 a 4) e la presenza di uno studente. Salutiamo però con favore l’idea che quantomeno la rappresentanza di quelle Istituzioni debba essere attribuita non a Direttori che si eleggono tra loro, ma piuttosto a docenti di quelle scuole.

Anche  il sindacato UNAMS ha presentato un suo documento in merito.

    In margine alla discussione alla Camera va infine dato conto della posizione dell’on. Aprea (Forza Italia), la quale, nel preannunciare il suo voto contrario, ha affermato come «la duplicazione della Direzione generale università e ricerca e del CUN siano un intollerabile spreco di risorse finanziarie, un dispendioso raddoppiamento di poltrone e apparati e una vistosa violazione dei principi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema dell’istruzione superiore universitaria previsto dalla legge Gelmini e dall’Unione europea». La parlamentare ha poi osservato «che la passata Direzione generale AFAM, il decaduto CNAM e la Commissione tecnica sostitutiva hanno tradito i principi e i contenuti della riforma, ritardando la sua piena attuazione e sospingendo le Accademie statali di Belle Arti verso il rango di scuola secondaria». A suo avviso  «il fallimento è dimostrato dai seguenti fatti: mancata emanazione di sette dei nove regolamenti attuativi previsti dalla legge n. 508 del 1999; mancato riconoscimento della didattica e della ricerca dei professori di ruolo; mancata istituzione di diplomi accademici equipollenti alle lauree a tutti gli effetti di legge; mancato finanziamento dei dottorati di ricerca; esclusione dai PRIN; proliferazione di graduatorie nazionali e di istituto di precari che la legge 508 del 1999 tassativamente preclude; proliferazione di accademie private al di fuori di ogni controllo di qualità; tentata eliminazione della distinzione tra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, prevista dalla normativa vigente». Ha infine invitato «a riconsiderare il contenuto dell’atto affinché la formazione offerta dalle istituzioni dell’AFAM – che oggi manca di spessore scientifico e culturale – possa essere di migliore qualità».

    Da parte PD, invece, l’on. Piccoli Nardelli si è associata alla richiesta di rinvio del voto espressa dall’on. Mollicone (FdI), aggiungendo di ritenere necessario quantomeno trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Ha ricordato, quindi, il tentativo di riordino del comparto AFAM effettuato anche nella scorsa legislatura e, pur nella consapevolezza delle numerose difficoltà che caratterizzano il settore, ha espresso perplessità in merito alla divisione in aree riportata nella Tabella A allegata al provvedimento che, a suo avviso, non è del tutto rispondente alla realtà del mondo dell’AFAM. Ha infine preannunciato che, in caso di mancata modifica della proposta di parere del relatore, il suo gruppo si sarebbe astenuto dalla votazione.

   Di seguito una tabella che dà conto punto per punto di tutto ciò che è stato accolto nei pareri proposti dai due Relatori e approvati dalle Commissioni di Camera e Senato.

 

CONSULTAZIONE CNAM VII COMMISSIONE CAMERA 7a  COMMISSIONE SENATO
1. Composizione CNAM coerente col diverso peso della componente docente nelle diverse tipologie di Istituzioni (90 %) PREMESSA

«[…] il meccanismo di composizione delle rappresentanze elettive dei vari settori AFAM di cui all’articolo 3 dello schema di decreto non risulta adeguatamente proporzionato alle dimensioni effettive dei comparti e alla loro attuale popolazione […]»

PARERE APPROVATO

«a) in sede di definizione dei meccanismi di rappresentanza elettiva del CNAM di cui all’articolo 3 del presente schema di decreto, appare opportuno tenere debitamente in considerazione le proporzioni tra le dimensioni dei differenti settori individuati e il numero dei rappresentanti espressi (con particolare riferimento ai commi 2 a) e 2 f), e cioè rispettivamente ai settori delle Accademie di Belle Arti e ISSM) […]»

PREMESSA

«[…] il meccanismo di composizione delle rappresentanze elettive dei vari settori AFAM di cui all’articolo 3 dello schema di decreto non risulta adeguatamente proporzionato alle dimensioni effettive dei comparti e alla loro attuale popolazione […]»

PARERE APPROVATO

«3) dal punto di vista della rappresentatività in termini quantitativi, a fronte del mantenimento di un numero minore di membri CNAM rispetto al passato, si  invita a rimodulare la distribuzione interna del numero dei rappresentanti ora previsti prestando attenzione al riassetto attuale dei settori rappresentati, di cui all’articolo 3, comma 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) del presente schema di decreto, in particolare al fine di garantire un migliore equilibrio tra Accademie di Belle Arti statali e ISSM, dato che questi ultimi appaiono compensativamente sottorappresentati;»

«6) nella ripartizione dei settori rappresentati in CNAM, di cui all’articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto, relativamente alla categoria generale di suddivisione fra istituzioni statali e non statali, si rimarca un’apparente diversità di trattamento riservato agli ISSM in via di statizzazione, accorpati con i Conservatori statali di musica nel presente schema di decreto, rispetto alle Accademie legalmente riconosciute cosiddette storiche mai specificamente citate ma che dovrebbero, per analogia, andare esplicitamente ad aggiungersi al settore delle Accademie statali di Belle Arti;»

2. Definizione Aree secondo un prevalente criterio di omogeneità tra settori (54 %) PREMESSA

«[…] il meccanismo di rappresentanza risulta impostato su una serie di “macro- aree ” individuate nella tabella A allegata allo schema di decreto, il cui criterio di ripartizione pare discutibile se valutato in riferimento alle affinità disciplinari;»

PARERE APPROVATO

«a)[…]procedendo, inoltre, ad una rimodulazione della Tabella A allegata allo schema di decreto al fine di garantire, nella suddivisione per aree omogenee, una maggiore affinità tra le diverse discipline, attualmente raggruppate nelle sei macro-aree degli Istituti Superiori di Studi Musicali e nelle cinque macro-aree delle Accademie di Belle Arti;»

PREMESSA

« […] il meccanismo di composizione delle rappresentanze elettive dei vari settori AFAM] risulta impostato su una serie di “macro-aree” individuate nella tabella A allegata allo schema di decreto, il cui criterio di ripartizione pare discutibile se valutato in riferimento alle affinità disciplinari;»

PARERE APPROVATO

«2) dal punto di vista della rappresentatività in termini di expertise disciplinare, si raccomanda di rivedere la ripartizione per aree della Tabella A, allegata al presente schema di decreto, al fine di meglio garantire l’adozione di criteri omogenei che, sulla base di principi fondati sulla competenza disciplinare, informino l’accorpamento in macro-aree dei vari settori artistico disciplinari tra loro affini. L’obiettivo deve essere quello di preservare il valore di una rappresentanza in seno al CNAM che sia bilanciata rispetto alle specifiche dei settori artistico disciplinari anche in termini di pratiche, generi e repertori, per esempio valutando l’ipotesi di modificare, se necessario, il numero delle aree al fine di rivederne la composizione secondo una distinzione per dominio che volga l’attenzione, per esempio, all’aspetto performativo versus quello compositivo-creativo, teorico, multimediale etc.. Si propone altresì di considerare in tal senso l’opportunità di prevedere più di un rappresentante per macro-area se il loro numero, in tale revisione, dovesse eventualmente venire ridotto;»

 

3. Candidature espresse liberamente (63 %) PREMESSA

«[…] il meccanismo d’individuazione dei candidati nazionali previsto dall’articolo 6 dello schema di decreto richiede un passaggio preliminare in sede di singola istituzione per il vaglio del Collegio Docenti alla candidatura, con un’impostazione che allontana il nuovo CNAM dal CUN e risulta poco organica rispetto ad un settore caratterizzato da istituzioni di dimensioni molto variabili e da un corpo docenti connotato da instabilità per via dei trasferimenti. In altre parole, la libera e democratica elezione su base nazionale, che dovrebbe caratterizzare questo organismo, risulta condizionata da un meccanismo di pre-selezione su base locale;»

PARERE APPROVATO

«b) si ritiene opportuno assimilare il meccanismo di individuazione delle candidature nazionali alle elezioni, previsto dall’articolo 6 dello schema di decreto, a quello già previsto per il CUN, superando, così, l’attuale meccanismo di pre-selezione operato dai Collegi docenti di ogni singola istituzione e consentendo, invece, ad ogni docente, la possibilità di proporre autonomamente la propria candidatura»;

PREMESSA

«[…] il meccanismo d’individuazione dei candidati nazionali previsto dall’articolo 6 del presente schema di decreto prevede un passaggio preliminare in sede di singola istituzione per il vaglio del Collegio Docenti alla candidatura e che questa previsione allontana il nuovo Cnam dal CUN, e risulta poco organica rispetto ad un settore caratterizzato da istituzioni di dimensioni molto variabili e da un corpo docenti caratterizzato da instabilità per via dei trasferimenti, comportando di fatto un meccanismo di pre-selezione locale per un organo che dovrebbe essere eletto democraticamente a base nazionale;»

PARERE APPROVATO

«1) si ridetermini il meccanismo di elezione, di cui all’articolo 6 del presente schema di decreto, non su base dapprima locale e poi nazionale, ma direttamente a livello nazionale con la possibilità di una candidatura libera da parte dell’elettorato passivo come già avviene per il CUN, avvalendosi dell’utilizzazione di una procedura telematica validata che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;»

4. No alla presenza dei Direttori delle Istituzioni private (74 %)

PARERE APPROVATO

«c) si ritiene opportuno prevedere che i due rappresentanti elettivi degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, appartengano solo al corpo docente; »

PARERE APPROVATO

«4) si raccomanda di estendere l’incompatibilità delle nomine a membro CNAM, […] anche a chi ricopre incarichi MIUR e ANVUR, oltreché ai Direttori, estendendo tali tipologie di incompatibilità anche alla fattispecie di settore di cui all’art. 3, c. 2 b) del presente decreto;»

5. Presenza di CNAM e CUN in un più ampio Consiglio dell’Alta Formazione (63 %)

Tema non affrontato in sede di discussione sull’Atto n. 89, in quanto non strettamente pertinente alla definizione della composizione del CNAM. L’Atto n. 89 prevede comunque l’eliminazione della rappresentanza del CUN nel CNAM, ma mantiene la previsione della partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente del CNAM, ovvero di suo delegato, alle sedute del CUN, e viceversa.

6. Incompatibilità: la consultazione segnalava, oltre a quella già prevista nell’Atto n. 89, le eventuali incompatibilità con consulenti MIUR (26 %), Direttori (19 %), Esperti ANVUR (23 %), membri dei CdA delle Istituzioni AFAM (0,5 %)

PARERE APPROVATO

«d) al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nei momenti di discussione di temi legati all’erogazione dell’offerta formativa, ad eventuali accorpamenti o soppressioni di sedi, risulta opportuno estendere l’incompatibilità delle nomine a membro del CNAM, prevista all’articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, oltre alle cariche sindacali, anche a chi rivesta il ruolo di consulente del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e a chi ricopra l’incarico di Direttore;»

PARERE APPROVATO

«4) si raccomanda di estendere l’incompatibilità delle nomine a membro CNAM, di cui all’articolo 3, comma 3, del presente schema di decreto, anche a chi ricopre incarichi MIUR e ANVUR, oltreché ai Direttori […]»

7. Presenza nel Comitato Consultivo ANVUR di un membro nominato dal CNAM (97 %) Tema non affrontato in sede di discussione sull’Atto n. 89, in quanto vincolato a una preventiva ridefinizione dello Statuto dell’Agenzia di Valutazione.

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