Sono scaduti in questi giorni i sei mesi previsti dal D.Legisl. 60 del 13 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23) affinché  la Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisse attraverso un apposito decreto:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Una serie di misure assai importanti attorno alle quali nei mesi scorsi si erano addensate numerose polemiche e preoccupate prese di posizione di diversi direttori, e di cui, almeno da dopo il nostro incontro del 6 giugno a Milano, non abbiamo più sentito parlare.

Che succederà ora? Si tratta del solito ritardo ministeriale o c’è di più? Che significa la misteriosa preposizione «entro», che così spesso negli articolati di legge assume la sfumatura semantica di «dopo»? Quale la misteriosa cabinadiregia o gruppodilavoro che se ne sta occupando?

Anche perché nei sei mesi trascorsi la Ministra avrebbe dovuto, tra le altre urgenze, provvedere a avviare le procedure di nomina del CNAM (altrimenti non si vede come avrebbe potuto “sentirlo”per il parere).  Ah, no, scusate… All’art. 16 lo stesso D.Legisl. 60 del 13 aprile 2017 prevede «che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, il decreto di cui all’articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio sia perfetto ed efficace».

Meno male, sembrava quasi che bisognasse seguire una fastidiosa procedura di legge…

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