La VII Commissione della Camera dei Deputati ha esaminato il testo unificato sulle “Norme in materia di assegni di ricerca, dottorato di ricerca, reclutamento e stato giuridico del ricercatori universitari e degli enti di ricerca”

 

Mentre il PNRR promette una riforma per aggiornare la disciplina dei dottorati di ricerca e al MUR procedono i lavori alle modifiche del D.M. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” perché includa l’Alta formazione artistica e musicale, in questo mese di maggio particolarmente hot per l’Afam la VII Commissione ha discusso il testo unificato di varie proposte di legge precedenti recante le “Norme in materia di assegni di ricerca, dottorato di ricerca, reclutamento e stato giuridico del ricercatori universitari e degli enti di ricerca”. L’iter è ancora lungo: a breve le Norme saranno discusse in Aula e poi in Senato. Se tutto andrà come dev’essere, l’Afam potrà finalmente accedere al terzo livello e con le stesse norme dell’Università. Lì tuttavia il terzo livello già esiste, mentre nell’Afam è un piano ancora da costruire.

La cronaca degli emendamenti discussi nelle sedute del 13, 19, 25 e 26 maggio racconta dell’intensa attività di questi ultimi mesi attorno all’Afam per il compimento della sua riforma e l’allineamento con l’Università, ma anche del tempo, tanto, trascorso dal concepimento della L. 508. Al 27 aprile, quando l’on. Alessandro Melicchio (M5S), relatore della proposta, l’ha illustrato, nel testo della proposta di legge non c’era traccia dell’Afam. Sono stati gli onn. Michele Nitti (PD) e Alessandra Carbonaro (M5S) a proporre di emendare l’art. 1 così da includere esplicitamente l’Afam tra i destinatari e conseguentemente specificare cosa si intenda per istituzioni Afam. Nella seduta del 19 maggio, la proposta risultava accolta tra quelle emendative del relatore, on. Alessandro Melicchio (M5S), ma poi è stata riformulata e la specifica relativa all’Afam apparentemente omessa. Apparentemente. La Presidente della Commissione, Vittoria Casa infatti ha avvertito “che l’emendamento Nitti è da intendersi assorbito dall’emendamento del relatore.” Al punto che l’Afam non è più citata. E questa sembra un’ulteriore conferma di come dalla L. 508/1999 discenda “una serie di indici sintomatici di una piena equiparazione delle Accademie di Belle Arti, come gli Enti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, alle Università” (sentenza TAR Lazio n. 1500/2019; vedi anche il Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020).

Insomma, va da sé: i conservatori sono università.

27.04.2021
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e procedure di reclutamento del personale impiegato nella ricerca presso università ed enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la trasparenza nelle procedure concorsuali bandite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della presente legge:
a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
13.05.2021
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e procedure di reclutamento del personale impiegato nella ricerca presso università, istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale ed enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la trasparenza nelle procedure concorsuali bandite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della presente legge:
a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
b-bis) per istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale si intendono tutte le istituzioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
19.05.2021
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

Proteso all’allineamento alle università è anche l’emendamento all’art. 3 sul dottorato di ricerca. L’iter questa volta è stato un po’ più complicato. Inizialmente, gli onn. Nitti e Carbonaro hanno proposto l’integrazione di un art. 3-bis, appositamente dedicato ai “Corsi di formazione alla ricerca delle istituzioni Afam”. La necessità di un articolo separato proveniva dal diverso nome, per l’appunto “corsi di formazione alla ricerca”, assegnato ai dottorati di ricerca nell’Afam dalla L. 508/1999 (art. 2 c.5) e dunque dal “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, ovvero il D.P.R. 212/2005 (art. 3 c.1). L’emendamento Nitti-Carbonaro recava l’indicazione dell’a.a. 2022-23 come il primo utile per l’attivazione dei “corsi di formazione alla ricerca” e prevedeva entro i sei mesi dall’entrata in vigore della legge di un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per definire le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi. L’on. Melicchio e, separatamente, gli onn. Carbonaro, Viscomi e Bella, evitando di aggiungere un articolo apposito per l’Afam, hanno invece proposto a monte la sostituzione della dicitura “[diplomi di] formazione alla ricerca” in “[diplomi di] dottorato di ricerca” direttamente nella L. 508/1999 (art. 2 c.5). Il 19 maggio è stato infine approvato il testo dell’art. 3 come riformulato da Nitti e Carbonaro, uno stesso, unico art. 3 (vedi tabella) per tutte le istituzioni destinatarie della legge, dal quale è scomparso l’anno accademico di attivazione dei corsi di dottorato (si prevedono forse tempi più lunghi per l’approvazione e pubblicazione della legge?) e, fatto più sostanziale, si dispone la modifica del dettato della L. 508/1999 : le parole “formazione alla ricerca” siano sostituite da “dottorato di ricerca”.

13.05.2021
(proposta 3.01, Nitti, Carbonaro)Art. 3-bis.
(Corsi di formazione alla ricerca delle istituzioni Afam)
1. Le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono attivare, a decorrere dall’anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.
13.05.2021
(proposta 3.2, Di Giorgi, Carbonaro, Viscomi, Bella) RITIRATOArt. 3-bis.
(Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca)
1. …
2. All’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
13.05.2021
(proposta 3.4, relatore)Art. 3.
(Dottorato di ricerca)
1. …
2. All’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
19.05.2021
(0.3.4.1 Nuova formulazione, Nitti, Carbonaro) APPROVATO

Art. 3.
(Dottorato di ricerca)
All’emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
b) all’articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

Al tempo della L. 508/1999, probabilmente la dicitura rifletteva oltre che la comprensibile cautela di fronte a un’assoluta, almeno in Italia, novità nel settore delle istituzioni Afam anche la volontà di preservare già nel nome la specificità della ricerca artistica-musicale. Probabilmente non era estranea neanche la determinazione delle università nel concepire il corso di dottorato innanzitutto come un percorso di formazione alla ricerca, con una importante componente didattica, spingendo al post dottorato l’attività di ricerca individuale (vedi D.M. 224/1999 “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”). Di fatto, al di là della dicitura, nella normativa (D.P.R. 212/2005, art. 3 c.6), nelle intenzioni del Ministero e nel senso comune i corsi di “formazione alla ricerca” Afam corrispondevano già ai dottorati di ricerca universitari. La sostituzione della lambiccata espressione annulla finalmente ogni pretesa divisiva con gli analoghi percorsi universitari di terzo livello (almeno dal punto di vista formale). Il 19 maggio, nel dare immediata notizia dell’approvazione del subemendamento sulla sua pagina Facebook l’on. Nitti ha motivato il cambio di dicitura “sia per determinare una maggiore linearità formale che per superare inefficaci difformità terminologiche”. Un ulteriore passo verso l’allineamento all’Università. Un ulteriore emendamento, del relatore, ha infine disposto la conseguente modifica del Regolamento sugli ordinamenti didattici (D.P.R. 212/2005), entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

L. 508/1999, Art. 2

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

5.Le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

D.P.R. 8/12/2005 n. 212, Art. 3

(Titoli e corsi)

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:  a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;  b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;  c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;  d) diploma accademico di formazione alla ricerca dottorato di ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca dottorato di ricerca nel campo corrispondente;  e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento […]

6. Il corso di formazione alla ricerca dottorato di ricerca ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

Per avere un quadro sul nuovo scenario del terzo livello nell’Afam come disegnato da queste Norme, di seguito se ne riporta il testo come al 27 aprile (a sinistra) e dopo gli emendamenti approvati il 26 maggio. Si avverte tuttavia che il testo nella colonna a sinistra è una ricostruzione del testo risultante dalle discussioni condotta sui vari documenti disponibili e che potrebbe dunque presentare differenze formali con quello, non ancora disponibile, che la VII Commissione trasmetterà alle altre Commissioni competenti in sede consultiva per l’acquisizione dei loro pareri. Vale la pena tuttavia leggerlo, perché nella discussione in Aula potrebbero crearsi possibilità per proporre ulteriori modifiche e certamente per proporre osservazioni.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Al 26 maggio 2021
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e procedure di reclutamento del personale impiegato nella ricerca presso università ed enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la trasparenza nelle procedure concorsuali bandite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della presente legge:
   a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
   b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
2. Ai fini della presente legge:
   a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
   b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 2
(Borse di ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca».
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all’estero, in discipline coerenti con l’attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d’Ateneo che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza resa pubblica sul portale di cui all’articolo 6 e che prevede, altresì, la costituzione di una Commissione composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall’Ateneo. Al termine della suddetta procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria generale di merito mediante l’attribuzione a ciascun candidato del relativo punteggio conseguito.
5. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi. La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in ogni caso complessivamente i 18 mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Le borse di ricerca non possono comportare l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università e con gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. All’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole «e per attività di ricerca post laurea e post dottorato» sono soppresse.
Art. 2
(Borse di ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca».
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito  ai sensi del previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all’estero, in discipline coerenti con l’attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d’Ateneo ovvero dell’Ente pubblico di ricerca che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza resa pubblica sul portale di cui all’articolo 6 e che prevede, altresì, la costituzione di una Commissione composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall’Ateneo ovvero dall’Ente pubblico di ricerca. Al termine della suddetta procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria generale di merito mediante l’attribuzione a ciascun candidato del relativo punteggio conseguito.
5. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in ogni caso complessivamente i 36 mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’università o dell’ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli presso gli stessi.
7. All’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole «e per attività di ricerca post laurea e post dottorato» sono soppresse.
Art. 3
(Dottorato di ricerca)
1. A decorrere dall’anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato per ogni nuovo ciclo di dottorato sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, verificatasi rispetto all’anno precedente.
2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 262, le parole: «che non sono beneficiari di borsa di studio» sono soppresse;
   b) al comma 265, le parole «del comma 255» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 255 e 262».
3. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, al titolo di dottore di ricerca è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post-laurea di durata annuale. Il periodo di ricerca del dottorato, se pertinente alla posizione lavorativa bandita dall’amministrazione pubblica di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di selezione, come esperienza lavorativa pregressa.
Art. 3
(Dottorato di ricerca)
1. All’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse;
   c) al comma 2, terzo periodo, le parole: «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.
2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
   b) all’articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.
3. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: «che deve p prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.127»;
   b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: 3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale.
Art. 4
(Assegni di ricerca)

1. All’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale di ruolo, o assunto a tempo determinato o indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1»;
   b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «ad esclusione del periodo» sino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’importo degli assegni nonché le condizioni di impiego del personale di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro coerentemente alle figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” applicato a “ricercatori e tecnologi”»;
   d) al comma 9, al primo periodo, le parole «e dei contratti di cui all’articolo 24,» sono soppresse e la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 4
(Assegni di ricerca)
1. All’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale assunto a tempo determinato o indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1»;
   b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «ad esclusione del periodo» sino alla fine del periodo sono soppresse;
   d) al comma 9, al primo periodo, le parole «e dei contratti di cui all’articolo 24,» sono soppresse e la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è abrogato.
Art. 5
(Ricercatori universitari)
1. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «diploma di specializzazione medica» sono inserite le seguenti: «purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
   b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «dal servizio», sono inserite le seguenti: «sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità»;
   c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori in servizio presso università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio automatico operato dall’Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca, all’interno di una banca dati nazionale composta dalle liste di cui al precedente articolo 16, comma 3, lettera h), con l’aggiunta dei professori associati e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti»;
   d) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al termine dei lavori della commissione di selezione il consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore. La stipula del contratto subordinato di ricercatore universitario avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione»;
   e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’espletamento del contratto di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.»;
   f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo periodo, le parole «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal quarto anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
      2) al secondo periodo, le parole «alla scadenza dello stesso» sono soppresse;
      3) al terzo periodo, dopo le parole: «procedura di valutazione.», è inserito il seguente periodo: «L’eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.»;
   g) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il ricercatore universitario che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell’ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull’istanza di cui al periodo precedente l’Ateneo si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;
   h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il primo periodo è soppresso;
      2) al secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono soppresse;
   i) al comma 9 le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse;
   j) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all’ANVUR, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l’accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell’attività didattica e scientifica svolta»;
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 18, comma 3, le parole da: «lettera b)» sino alla fine del comma sono soppresse;
   b) all’articolo 29, le parole: «lettera b)» sono soppresse.
Art. 5
(Ricercatori universitari)
1. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) premettere le seguenti:
       0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis.: Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.
       0b) al comma 2, alinea, dopo le parole: I destinatari inserire le seguenti: dei contratti di cui al comma 1
   a) al comma 2, lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale» e le parole da: «di un eventuale profilo» fino a: «settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «dell’eventuale indicazione di un profilo scientifico sulla base dell’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore»
   b) sopprimere la lettera b)
   c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiana o straniera, diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall’Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca, all’interno di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle dalle liste contenenti i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con la documentazione di cui all’ articolo 16, comma 3, lettera h), e dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16  che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti»;
   d) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al termine dei lavori della commissione di selezione l’Ateneo delibera la chiamata del vincitore. La stipula del contratto per ricercatore universitario a tempo determinato avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione»;
   e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. »;
   e-bis) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
   f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
       1) al primo periodo, le parole «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
       1-bis) Al primo periodo, dopo la parola ‘valuta’ inserire le seguenti: “, anche sulla base di una prova didattica 5.36 Il Relatore
       2) al secondo periodo, le parole «alla scadenza dello stesso» sono soppresse;
       3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, l’Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;   f-bis) il comma 5-bis è abrogato;
   g) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell’ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull’istanza di cui al periodo precedente l’Ateneo si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;
   h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
       1) il primo periodo è soppresso;
       2) al secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono soppresse;
   i) al comma 9 le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse;
   i-bis) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;
   j) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. L’attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 »;
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all’articolo 18, comma 3, le parole da: «lettera b)» sino alla fine del comma sono soppresse;
   b) all’articolo 29, le parole: «lettera b)» sono soppresse.
  Art. 5-bis
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l’articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
Art. 12-ter.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)
   1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un’apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all’articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l’ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell’inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l’accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all’articolo 8 e l’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR).
   2. Gli enti, nell’ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.
   3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 6
(Portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, sul portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ogni bando di concorso relativo alle borse di ricerca di cui all’articolo 2, ai dottorati di ricerca di cui all’articolo 3, agli assegni di ricerca di cui all’articolo 4 e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 5 della presente legge, nonché ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all’articolo 18 della predetta legge.
2. Il portale è accessibile dal sito internet del Ministero dell’Università e della ricerca ed è indicizzato per istituzione che bandisce la selezione pubblica, per settore scientifico di riferimento e per tipologia di posizione messa a bando e consente lo svolgimento dei sorteggi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c).
3. Per l’inserimento dei bandi, le università e gli enti pubblici di ricerca accedono direttamente al portale tramite i propri uffici.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare sul portale tutte le informazioni relative allo svolgimento di eventuali procedure di valutazione, nonché i nominativi e i curricula dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei candidati di ciascun concorso.
Art. 6
(Portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l’invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all’articolo 2, ai dottorati di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all’articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all’istituzione di appartenenza. Nell’ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).
3. soppresso
4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l’invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale, ai sensi del comma 2, le informazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell’osservanza dei princìpi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
(Norme transitorie e finali)
1. L’erogazione di borse di studio è prevista esclusivamente in favore di studenti iscritti a un corso di studio, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 2 della presente legge.
2. La disposizione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurati rapporti ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.
3. Le università possono emanare bandi e stipulare contratti in applicazione dell’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca negli anni dal 2008 al 2020.
5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro i quali siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 7
(Norme transitorie e finali)
1. All’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “post laureati” sono sostituite dalle seguenti: “post lauream, comprese le borse di ricerca”;
1-bis. Le Università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurato rapporti ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima della data entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
4. abrogato
5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5-bis) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall’articolo 3 della presente legge.

Riassumendo, cosa accadrà all’entrata in vigore della legge alla luce del testo attuale? La L. 508/1999 sarà nuovamente modificata per suo effetto; il Regolamento del D.P.R. 212/2005 sarà modificato entro tre mesi; un decreto del MUR definirà le modalità di accreditamento delle sedi e dei concorsi entro sei mesi; a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge l’Afam potrà istituire i dottorati di ricerca. E per allora ci sarà anche il CNAM a fornire i suoi pareri.

Saranno inoltre applicati all’Afam articoli di leggi in questa sede modificate, come la L. 240/2010, la cosiddetta “Legge Gelmini”. E per il reclutamento? La proposta di legge cita la L. 210/1998 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”. Sarà anch’essa applicata anche all’Afam così com’è? Certamente, per inserire le figure del ricercatore e dell’assegnista di ricerca nell’Afam sarà già necessario modificare, prima ancora che veda ufficialmente la luce, anche il “Regolamento sul reclutamento” previsto dalla L. 508 di cui al D.P.R. 143/2019, il Regolamento Afam previsto dalla L. 508/1999, mai pubblicato e di fatto attualmente sospeso. Nel corso del webinar ANDA: Afam e terzo livello organizzato dall’Associazione Nazionale dei Docenti Afam il 28 maggio, il direttore generale dell’Afam Gianluca Cerracchio e il dirigente MUR Michele Covolan hanno specificato che l’aggiunta di queste nuove figure nell’Afam sarà fatta in prospettiva di una garanzia di uno sbocco lavorativo al terzo livello e senza passare dalle maglie del precariato (male al quale si sta cercando di porre rimedio anche con il prossimo bando per la costituzione della graduatoria “205bis”, previsto entro il mese di giugno 2021). I ricercatori diventeranno dunque docenti a tempo indeterminato, come nelle università (probabilmente come docenti di II fascia –la “vera” II fascia–, ma si ascolti l’intero intervento di Cerracchio e Covolan, https://www.youtube.com/watch?v=6t1jM8jNjdo, 38’:00’’-1:00’:00’’). Una rivoluzione del sistema di reclutamento nell’Afam.

Le istituzioni Afam dovranno inoltre formulare regolamenti interni per attivare borse di ricerca e avere progetti di ricerca da proporre agli aspiranti borsisti. È prevedibile tuttavia che passerà del tempo prima che si possano avere nell’Afam figure di assegnisti e ricercatori formati nei Conservatori italiani. Nelle fasi iniziali, in attesa dell’auspicata compenetrazione, si avrà probabilmente un flusso unidirezionale dalle università italiane ed estere. E magari anche il rientro come ricercatori dei giovani che in numero sempre maggiore vanno all’estero a frequentare i corsi di dottorato, in un’Italia più competitiva, internazionale e aggiornata alle nuove forme del mercato del lavoro, come auspicato dal PNRR. Intanto, come annunciato da Cerracchio nel webinar dell’ANDA, il primo bando PRIN per l’Afam ha avuto buoni riscontri: sono 45 i progetti ai quali hanno partecipato le istituzioni Afam, 13 quelli che hanno per capofila istituzioni Afam. Nel primo anno di attivazione è un risultato considerevole. Con l’attivazione all’ANVUR della competenza su “Ricerca Produzione Artistica e Terza Missione AFAM” si completerà dunque l’avvicinamento al mondo universitario anche sotto il profilo della valutazione.

E poi ci sarà bisogno di importanti risorse, di un imponente adeguamento tecnologico, di personale amministrativo di supporto alla formulazione, elaborazione e gestione della ricerca. Ma per questi aspetti aspettiamo novità dal PNRR e dai €70.000.000 previsti nella Legge di bilancio per l’ampliamento degli organici.

Rispetto a quanto si dovrà realizzare, con una proposta di legge e l’annunciata modifica del D.M. 45/2013 non siamo veramente che ai primi passi.

https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2021/05/level-up.jpghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2021/05/level-up-150x150.jpgRedazioneapprofondimentinotizieProspettive per l'AFAMricercaLa VII Commissione della Camera dei Deputati ha esaminato il testo unificato sulle 'Norme in materia di assegni di ricerca, dottorato di ricerca, reclutamento e stato giuridico del ricercatori universitari e degli enti di ricerca'   Mentre il PNRR promette una riforma per aggiornare la disciplina dei dottorati di ricerca e...