Tra le pieghe della nuova Legge di stabilità 2017, per ora disponibile solo nelle bozze diffuse in rete e datate 24 ottobre, potrebbe nascondersi un elemento in grado di contribuire a risolvere un problema già segnalato a suo tempo anche dalla Conferenza dei Direttori: le tasse di iscrizione degli studenti stranieri (soprattutto cinesi), che in base a precedenti disposizioni di legge (il D.L. 68/2012, art. 9) hanno seguito finora il meccanismo dell’ISEE, finendo il più delle volte per avvicinarsi allo zero.  Scriveva la Conferenza il 19 febbraio 2015:

«Basti pensare che, come AFAM, siamo il paese con maggiore domanda di studenti cinesi, ma l’unico Stato (mentre il privato italiano e cinese riesce invece a sfruttare bene la cosa e a guadagnarci lautamente) che riesce a trasformare questa ricchezza in una perdita economica (caricando sullo Stato i costi), grazie alla Legge sul diritto allo studio emanata solo due anni fa (DL. 68/2012, art. 9)».

E’ noto come invece in altri paesi europei gli studenti extra-UE paghino tasse di iscrizione considerevolmente più alte; ovviamente in Italia l’applicazione del meccanismo ISEE agli studenti extra-UE trova ovvie difficoltà, stante l’impossibilità di definire la loro capacità contributiva.

Riportiamo il testo dell’articolo 37 così come appare nelle bozze diffuse. Le istituzioni Afam avranno tempo fino il 31 marzo 2017 per adeguarsi: lo faranno (nel caso in cui l’articolo venisse confermato) o prevarranno altre logiche?

(Norme sulla contribuzione studentesca)

1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all’università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. Sono comunque ricompresi, all’interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

2. L’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale all’interno del regolamento di cui al comma 3. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni normative contenute nel presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro la data del 31 marzo 2017. Il regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento, entro la data indicata, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, di seguito “ISEE”, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non anche quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi delle norme di cui ai commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale, od alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute per i ritardati versamenti.
8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
9. Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all’Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati nei precedenti commi 2, 4, 5 e 6.
10. A decorrere dall’anno accademico 2020/21, i limiti di importo ISEE, di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato per l’anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2018, di 85 milioni di euro. Tale somma è ripartita, tra le università statali a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/17 e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi del comma 4, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli Studi di Trento.
13. Le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento, entro la predetta data, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2016/10/1430463167-opera-turandot-1.jpghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2016/10/1430463167-opera-turandot-1-150x150.jpgRedazionenotizieTra le pieghe della nuova Legge di stabilità 2017, per ora disponibile solo nelle bozze diffuse in rete e datate 24 ottobre, potrebbe nascondersi un elemento in grado di contribuire a risolvere un problema già segnalato a suo tempo anche dalla Conferenza dei Direttori: le tasse di iscrizione degli...