Aran e Organizzazioni sindacali (solo CGIL CISL UIL) hanno firmato questa mattina l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per quasi 1.200.000 dipendenti appartenenti al comparto Istruzione e ricerca, nel quale sono confluiti i precedenti comparti  Scuola, Enti di ricerca, Università, Accademie e Conservatori.

Il nuovo contratto si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018 e riconosce aumenti da 84 a 111 euro mensili in coerenza con l’Intesa del 30 novembre 2016 tra Governo e Organizzazioni sindacali, anche grazie alla previsione di un apposito elemento perequativo, che interessa soprattutto le qualifiche iniziali.

Il personale interessato riceverà in busta paga gli arretrati e gli incrementi stipendiali al termine dell’iter procedurale di controllo del testo contrattuale.

L’intesa siglata è costituita da una “parte comune” contenente le disposizioni applicabili a tutto il personale del comparto e da “specifiche sezioni” riferite ai singoli settori. L’ Ipotesi in esame interviene su molti aspetti del rapporto di lavoro (relazioni sindacali, assenze, permessi, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile), anche al fine di aggiornare alcune parti della precedente disciplina, superata dalle norme di legge vigenti e, comunque, non più attuale […]

Per il personale delle accademie e dei conservatori viene stabilito che il ruolo di professore di seconda fascia divenga ad esaurimento, traguardando un modello che dovrà realizzare un graduale passaggio (dei posteri) verso la prima fascia. Ricordiamo che circa un mese e mezzo fa, commentando la legge di bilancio,  FLC CGIL scriveva:

«Va data piena esecuzione al principio che “a parità di funzioni ci deve essere parità di salario” e vanno reperite le risorse che consentano di chiudere una vicenda ereditata ante riforma e oggi imbarazzante e ingiusta per tutti».

 

Questi dunque i cinque articoli dedicati ai docenti Afam:

 

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 95
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale si svolge:

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.

2. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.

3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:

a1) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;

a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all’art. 72 del CCNL del 16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista;

a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno;

a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall’amministrazione;

a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) a livello di Istituzione:
b1) i criteri generali per l’utilizzazione del fondo d’istituto;

b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);

b3) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;

b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell’Accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. … del CCNQ … e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;

b5) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

b6) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

b7) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

4. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 6 ( contrattazione integrativa) sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5.

5. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 7 ( contrattazione integrativa) sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3.

6. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio.

7. Sono oggetto di confronto: a) a livello nazionale:

a1) l’integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:

– salvaguardia del piano assunzionale;

– indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l’immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie;

– adeguata valorizzazione dell’esperienza professionale;

– valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento; b) a livello di Istituzione:

b1) i criteri generali per l’adattamento delle tipologie dell’orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura.

8. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, a livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.

 

TITOLO II

PERSONALE DOCENTE

Capo I

Art. 95-bis Professori di seconda fascia

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 653 della legge n. 205/2017, la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente.

Capo II

Responsabilità disciplinare

 

Art. 96 Destinatari

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al personale docente dell’AFAM e riguarda la parte relativa agli obblighi del dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli riguardanti la responsabilità disciplinare e non disciplinati nelle presente Sezione, occorre fare riferimento a quanto previsto nella Parte comune. Tali articoli sono: le sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale, rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, determinazione concordata della sanzione.

Art. 97 Obblighi del docente

1. Oltre agli obblighi indicati all’art. 11, comma 1 della parte comune, il personale docente del’AFAM è tenuto a:

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;

b) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’istituzione stessa, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

d) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e adempiere ai doveri connessi all’attività di insegnamento e a quelle funzionali all’insegnamento;

e) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

f) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse;

g) limitare l’interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti e le studentesse alle sole informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento;

h) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, degli studenti e delle studentesse, ferme restando le disposizioni impartite;

i) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

j) adempiere agli obblighi correlati all’espletamento delle proprie funzioni e delle attività didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni del consiglio accademico, di cui fa parte, nel rispetto del contesto organizzativo;

k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente.

Art. 98 Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;

g) eventuale coinvolgimento di minori.

I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano nell’esercizio della libertà di insegnamento.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;

b) condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi o comunque non confronti di genitori e delle studentesse e degli studenti;

c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;

d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n. 300/1970;

g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001;

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Istituzione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;

g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti e studentesse;

h) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti affidati;

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo 55-sexies, comma 3.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;

g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;

h) compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’Istituzione e per concorso negli stessi atti.

In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di cui al presente comma, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del docente;

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’Istituzione.

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art 14, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15;

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna, anche non passata in giudicato:

– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012;

– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

– per gravi delitti commessi in servizio;

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11, e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Qui il comunicato FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA

Qui il comunicato Unams

Qui il comunicato Snals

Qui il comunicato ABC

Qui il comunicato del Miur

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