E’ stato presentato dai deputati Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana e Mariani (PD) l’emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017 che, così ha ribadito il 10 maggio scorso la Ministra Fedeli, avrebbe dovuto spianare la strada alla statizzazione degli istituti ex-pareggiati. Peccato che sia stato giudicato inammissibile dalla Commissione Bilancio e dal suo Presidente Francesco Boccia, così come gli altri riguardanti l’Afam.

 

Art. 22-bis. 
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori di studi musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 4. 
  3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  5. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 4 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede: 
   a) quanto all’importo minimo di euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per le Accademie di Belle arti non statali di cui al comma 1; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 7.

  7. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
22. 08. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani.

 

Di seguito altri tre emendamenti simili, anch’essi giudicati inammissibili:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 05. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

[Emendamento identico a quello proposto dall’Anci]

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 012. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 017. Palese.

 

Questo sull’Istituto «Paisiello» di Taranto (inammissibile):

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. L’istituto « Giovanni Paisiello » di Taranto, già trasformato in istituto superiore di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è statalizzato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-ter. Il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vi- gore della presente legge è trasferito nei ruoli statali del personale docente e ATA degli istituti superiori di studi musicali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. A tale personale sono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede di servizio in fase di prima attuazione della presente legge.

8-quater. Il trasferimento del personale di cui al comma 8-ter, avviene secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI).

8-quinquies. A decorrere dall’anno in cui acquistano efficacia le disposizioni dei commi 8-ter e 8-quater, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore dell’ente locale che finanzia l’istituto «Giovanni Paisiello» in misura pari alle spese comunque sostenute dallo stesso ente nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale.

8-sexies. I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall’ente locate di cui al comma 8-quinquies sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza Stato-regioni, l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI.

8-septies. Per eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.                                                                                                                                   22. 203. Duranti, Nicchi, Scotto, Melilla.

 

Questo per uno stanziamento di 10.000.000 per il 2017 (inammissibile):

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
  7-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori musicali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2017. 
  7-ter. All’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 
22. 202. Nicchi, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

 

Questo invece per la 128 (inammissibile):

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
  7-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  7-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Dei contratti a tempo indeterminato di cui al comma precedente il 100 per cento delle cessazioni più il 50 per cento dei posti liberi e vacanti in pianta organica è assegnato alla graduatorie ad esaurimento di cui al comma 7-bis mentre il restante 50 per cento è assegnato tramite concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica così come previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999 dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 128 del 1999. Nelle more dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove norme sul reclutamento del personale docente, si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 7-bis per gli incarichi a tempo determinato ed indeterminato fino ad esaurimento delle stesse. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al comma 7-bis. 
  7-quater. Agli oneri di cui ai precedenti commi, valutati in 5 milioni si euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
22. 140. Crimì, Rocchi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Coccia, Iori, Ribaudo.

 

E questo per il regime pubblicistico (inammissibile):

Art. 13-bis. 
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale artistica e coreutica).

  Al fine di contenere i costi relativi alla contrattazione del pubblico impiego, a decorrere dall’anno accademico 2017-2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 agosto 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. 
13. 08. Vignali.

 

Restano in piedi dunque solo gli emendamenti:

 

All’elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell’Istruzione, dell’U-niversità e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

Conseguentemente, all’art.66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 1 milione di euro per il 2017, ed.

13. 14. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

 

All’elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sopprimere la voce: 2.2 Istituzioni dell’alta Formazione artistica, musicale e coreutica e alla voce: 2.3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.

13. 3. Vignali.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell’alta formazione, arti- stica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell’elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Istituzioni medesime ac- cedono al riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. A tal fine all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea dopo le parole: «dallo Stato alle Università» sono inserite le seguenti: «ed alle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

b) alla lettera a) dopo le parole: «per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394» sono inserite le seguenti: «nonché per le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica».

13. 2. Vignali.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell’elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, all’articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».

13. 4. Vignali, Tancredi.

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